11/02/2023 – Claim allergen free & vegan – Nuova linea guida FDF
In questi giorni in Italia il tema dei cibi vegani e del loro potenziale contenuto allergenico è purtroppo oggetto di dibattito a seguito di quanto accaduto con la morte di una persona che soffriva di allergie alimentari.
Vogliamo quindi segnalare un documento che riteniamo di interesse per chi desidera comprendere meglio questa problematica.
La FDF (Food & Drink Federation) a gennaio 2023 ha pubblicato un aggiornamento della sua guida interpretativa in merito all’applicazione di claim sui prodotti che richiamino all’assenza di taluni allergeni connessi con i claim relativi ai prodotti che sono adeguati ad una dieta vegana. L’attenzione viene posta sul fatto che un prodotto dichiarato vegano non debba essere inteso come esente da possibili cross contamination da allergeni derivanti dal mondo animale (ad es. latte, pesce, ecc.).
Il claim “prodotto vegano” si deve distinguere dal claim assenza di allergene. Nel documento è riportato testualmente “Allergen-free and vegan are separate claims. Each communicates different information and are aimed at different consumer groups”. In particolar modo il primo claim possiede una funzione qualitativa – indica cioè una tipologia di alimento adatto ad un certo tipo di dieta per ragioni etiche, ambientali o nutrizionali – mentre il secondo claim è l’unico che svolge una funzione di sicurezza alimentare.
Nella linea guida è specificato che “Un prodotto alimentare etichettato come “adatto ai vegani” potrebbe non essere appropriato per alcuni consumatori allergici a causa di una contaminazione non intenzionale con ingredienti allergenici di origine animale”: si intende cioè chiarire il fatto che un consumatore allergico (ad esempio al pesce) che acquista un prodotto indicato per una dieta vegana, non debba necessariamente intendere che tale prodotto sia adatto al consumo da parte sua come uno stesso prodotto che dichiari anche l’assenza di allergeni (ad es. senza pesce).
La linea guida prosegue chiarendo che l’indicazione della possibile contaminazione crociata da allergene, pur non essendo obbligatoria, risulta comunque in linea con la normativa alimentare che richiede la fornitura di alimenti sicuri (per es. Reg. 178/2002). D’altro canto, l’indicazione dell’assenza di un determinato allergene dovrebbe essere suffragata da una analisi del rischio per valutare l’intera catena di approvvigionamento e da dati scientifici che dimostrino l’effettiva assenza dell’allergene.
Le aziende non dovrebbero ritenere contrastanti i due claim “vegan” e “allergen free” posti nella stessa confezione di cibo. La possibilità che vi sia nel processo produttivo una cross contamination da prodotti di origine animale non determina la decadenza dello stesso alimento dallo status di prodotto vegano. Anche alla luce della dichiarazione del 2021 da parte di FDE (Food Drink Europe), EVU (European Vegetarian Union) e EuroCommerce che diceva: “la presenza potenziale e non intenzionale di sostanze non vegane o non vegetariane non dovrebbe essere un ostacolo all’etichettatura di un prodotto come vegano o vegetariano, a condizione che tale contaminazione avvenga nonostante un attento processo produttivo conforme alle migliori pratiche”.
A tal proposito anche la Vegan Society ammette la presenza di dichiarazioni di possibile contaminazione da allergeni di origine animale, purché il produttore si impegni a ridurre tale contaminazione al minimo.
La linea guida della FDF è disponibile, in lingua inglese, al seguente link: FDF Guidance on ‘Allergen’-Free & Vegan Claims
Segnaliamo, su questo argomento, anche questa importante linea guida FDF/BRC Guidance on “Free-From” Allergen Claims