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Nuovo Reg. UE su etichettatura prodotti “senza glutine” (Documento di approfondimento)

Nel quadro della revisione della normativa sui prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio abrogherà il regolamento (CE) n. 41/2009, con decorrenza dal 20 luglio 2016.

È opportuno garantire che, in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore – il quale ha espressamente previsto l’emanazione di specifiche norme per la categoria di alimenti cd. “senza glutine” – anche successivamente a tale data le informazioni fornite sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti continuino a basarsi su dati scientifici pertinenti e non siano contrastanti per evitare di indurre in errore o di confondere il consumatore. È pertanto necessario mantenere nell’Unione condizioni uniformi di applicazione delle informazioni fornite dagli operatori del settore alimentare circa l’assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Tali condizioni rispecchieranno in larga parte quanto già oggi previsto nel Regolamento (CE) n. 41/2009.

Le regole principali contenute nell’Allegato I, prescrivono che, ove i consumatori siano informati sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti attraverso diciture, le informazioni siano fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni che seguono:

  • SENZA GLUTINE: la dicitura «senza glutine» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.
  • CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO: la dicitura «con contenuto di glutine molto basso» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.
  • Prescrizioni aggiuntive per gli alimenti contenenti avena: l’avena contenuta in un alimento presentato come «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso» deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve inoltre superare 20 mg/kg.

Le prescrizioni relative all’avena sono particolarmente interessanti, poiché il legislatore, pur riconoscendo che l’avena potrebbe essere alimento idoneo per i consumatori celiaci, ciò nondimeno si preoccupa espressamente di prevenire potenziali contaminazioni crociate con altri cereali contenenti glutine.

Le informazioni sugli alimenti di cui sopra possono essere corredate delle diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci», e possono essere corredate delle diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci» qualora l’alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:

a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure

b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

Un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe poter recare un’etichettatura indicante l’assenza di glutine, in conformità delle disposizioni del Regolamento, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche (es. cd. alimenti naturalmente privi di glutine).

Il Regolamento entrerà in applicazione a far data dall’abrogazione del previgente Regolamento (CE) n. 41/2009, ovvero dal 20 luglio 2016, ed in quanto tale sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Avv. Cesare Varallo

Esperto in diritto alimentare

 

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