27/08/2017 – Riso: pubblicato il Decreto del 26 luglio 2017 “Indicazione dell’origine in etichetta del riso” (vedi testo del Decreto)
Le disposizioni del presente decreto si applicano al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006.
Sull’etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture:
- «Paese di coltivazione del riso»: nome del Paese nel quale è stato coltivato il risone;
- «Paese di lavorazione»: nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
- «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale è stato confezionato il riso.
Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura:
- «origine del riso»: nome del paese.
Qualora ciascuna delle operazioni di cui sopra avvenga nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».
Le indicazioni sull’origine sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) non sia inferiore a 1,2 millimetri.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.
Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.
I prodotti oggetto del decreto, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.
Data entrata vigore: 12 febbraio 2018.
Fonte: GURI Serie Generale n. 190 del 16/08/2017