24/09/2016 – Reg UE 1413 del 2016 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
Con il Reg UE 1413 sono state autorizzate due indicazioni applicabili ai sostituti di un pasto per il controllo del peso. Le condizioni d’uso di tali indicazioni stabiliscono che, per poter recare l’indicazione in questione, l’alimento deve soddisfare le specifiche di cui alla direttiva 96/8/CE.
Il Reg. (UE) n. 609/2013 modifica il quadro giuridico applicabile agli alimenti destinati a scopi nutrizionali particolari. Esso prevede che a decorrere dal 20 luglio 2016 la direttiva 96/8/CE non si applichi ai prodotti alimentari presentati come sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera, che in futuro dovrebbero essere disciplinati dal Reg. (CE) n. 1924/2006 e soddisfare i requisiti ivi stabiliti.
È pertanto necessario sostituire i riferimenti alla direttiva 96/8/CE per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che possono essere fornite sui sostituti di un pasto per il controllo del peso indicando le condizioni d’uso di dette indicazioni nell’allegato del Reg. (CE) n. 432/2012. Inoltre è entrato in vigore il Reg. (UE) 1169/2011 il 13 dicembre 2014.
L’EFSA ha adottato un parere il 28 ottobre 2015 (Question EFSA-Q-2015-00579) e ha concluso che le differenze nel tenore di micronutrienti dei sostituti del pasto dovute alla sostituzione delle condizioni d’uso della direttiva 96/8/CE con quelle del Reg. (UE) n. 1169/2011 non pregiudicano la fondatezza scientifica delle indicazioni sulla salute riguardanti i sostituti di un pasto per il controllo del peso, la riduzione del peso corporeo e il mantenimento del peso corporeo dopo la perdita di peso.
I valori nutritivi di riferimento per fluoro, cromo, cloruro e molibdeno figurano nell’allegato XIII del Reg. (UE) n. 1169/2011. Non è necessario imporre che un sostituto di un pasto per il controllo del peso fornisca per pasto almeno il 30 % del valore nutritivo di riferimento per fluoro, cromo, cloruro e molibdeno stabilito dal Reg. (UE) n. 1169/2011, poiché non determinanti per l’ottenimento dell’effetto desiderato.
L’obbligo di fornire il 30 % della quantità di sodio per pasto, stabilito nell’allegato I della direttiva 96/8/CE, dovrebbe essere invece mantenuto nelle condizioni d’uso di tali indicazioni sulla salute.
Il valore nutritivo di riferimento per il potassio è stabilito a 2 000 milligrammi nella parte A dell’allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011. La direttiva 96/8/CE non prescrive che i sostituti di un pasto per il controllo del peso forniscano il 30 % del fabbisogno di potassio, ma stabilisce un tenore minimo di 500 milligrammi per pasto. Questo valore dovrebbe essere mantenuto.
Dal momento che il parere dell’Autorità del 2015 ha confermato le conclusioni del parere del 2010 per quanto riguarda il valore energetico dei prodotti in questione, si dovrebbe stabilire un limite massimo di 250 kcal per porzione. Le prescrizioni di cui alla direttiva 96/8/CE in materia di grassi, proteine e amminoacidi dovrebbero essere mantenute.
Per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie sull’etichetta dei sostituti di un pasto per il controllo del peso, le prescrizioni in materia di informazioni sugli alimenti che figurano nella direttiva 96/8/CE dovrebbero essere mantenute nelle condizioni d’uso delle indicazioni sulla salute pertinenti.
Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L230 del 25/08/2016
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