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Reg UE 1337/13 – Indicazione luogo di origine o provenienza carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili

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28/03/2015 –  Il  Reg UE 1337/13 entra in vigore il 1° aprile 2015. Il Reg. di esecuzione (UE) 1337/13 fissa le modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Si riepilogano gli elementi essenziali previsti dal Reg UE 1337/13.

Tracciabilità – Il regolamento prevede che gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni di cui sopra, definiscano ed attuono un sistema di identificazione e di registrazione, tale da garantire:

a) il collegamento tra le carni e l’animale o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute;

b) la trasmissione agli operatori nelle successive fasi delle informazioni di etichettatura previste dal regolamento.

Etichettatura delle carni – L’etichetta delle carni destinate al consumatore finale o ad una collettività, deve riportare le seguenti indicazioni:

  • luogo dell’allevamento, indicato come «Allevato in (nome dello Stato membro o del paese terzo)
  • luogo della macellazione, indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»
  • codice di tracciabilità della partita.

I criteri di definizione al luogo dell’allevamento variano in funzione dell’età, del peso dell’animale e della composizione della confezione preimballata.

Considerate le diverse casistiche previste dal regolamento, si riporta uno schema esemplificativo.

Tutte le specie – L’indicazione “ORIGINE ITALIA” può essere utilizzata solo se l’animale è nato, allevato e macellato in Italia.

Suini – L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

  • L’animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;
  • L’animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore ad 80 kg;
  • L’animale viene macellato ad un peso inferiore ad 80 kg ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.

 

Ovi-caprini – L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

  • L’animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia;
  • L’animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.

 

Pollame – L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

  • L’animale ha trascorso almeno l’ultimo mese in Italia;
  • L’animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l’intero periodo di ingrasso in Italia

 

Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».

Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività ma hanno indicazioni in etichetta diverse, l’etichetta indica:

  • per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi;
  • il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

 

Deroghe – Il regolamento prevede le seguenti deroghe

  • l’etichetta delle carni, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di etichettatura, non siano disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)»
  • per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:

1)      «Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;

2)      «Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;

3)      «Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione;

4)      «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;

5)      «Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con:

    1. carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione
    2. carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri

 

Informazioni supplementari facoltative sull’etichetta – Gli operatori del settore alimentare possono integrare le indicazioni di cui sopra con informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni. Le informazioni supplementari non devono essere in contrasto con quelle obbligatorie e devono rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Entrata in vigore e applicazione – Come già indicato il Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2015; non si applicherà alle carni che in tale data risulteranno già immesse sul mercato dell’Unione Europea, fino ad esaurimento scorte.

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