30/05/2023 – Entrata in vigore del Reg. UE 915/23 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti
Dal 25 maggio è entrato il vigore il Reg. UE 915/2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e dalla stessa data è abrogato il precedente Reg. CE 1881/2006.
La Commissione Europea ha scelto di pubblicare un nuovo Regolamento sui contaminanti con lo scopo principale di renderne più chiari e leggibili i contenuti, dato che il precedente aveva subito negli anni diverse modifiche ed integrazioni.
Si presentano brevemente i contenuti degli articoli e dell’allegato del nuovo Regolamento.
L’articolo 1 riporta varie definizioni già esplicitate nei regolamenti CE 178/02 e CE 852/04 (alimento, operatore del settore alimentare, immissione sul mercato, consumatore finale, trasformazione, prodotti non trasformati, prodotti trasformati).
L’articolo 2 ha confermato che gli alimenti che superano il tenore massimo consentito dei contaminanti non devono essere immessi sul mercato come tali e nemmeno essere impiegati come ingredienti alimentari o miscelati con alimenti conformi.
L’articolo 3 ha ribadito che, nell’applicazione dei tenori massimi ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si deve tenere conto di specifici fattori (di concentrazione, diluizione e trasformazione e, nel caso degli alimenti composti, della proporzione degli ingredienti).
L’articolo 4 ha esteso il divieto di detossificazione chimica per tutte le tipologie di contaminanti; precedentemente tale divieto era stabilito solo per le micotossine.
L’articolo 5 ha confermato i requisiti relativi agli alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell’immissione sul mercato per il consumatore finale o per l’impiego come ingredienti alimentari.
L’articolo 6 ribadisce le disposizioni in materia di etichettatura per alcuni prodotti hanno impieghi diversi da quello alimentare (arachidi e altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali).
L’articolo 7 rinnova una serie di deroghe alle norme generali per specifici mercati nazionali relativamente ad alcuni prodotti locali e/o tradizionali.
L’articolo 8 illustra gli obblighi di monitoraggio e comunicazione a carico degli Stati Membri.
Nell’articolo 9 è formalizzata l’abrogazione del Reg. CE 1881/06 ed è specificato che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento e devono leggersi secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.
L’articolo 10 introduce nuove misure transitorie per l’immissione in commercio di alcuni alimenti contenenti specifici contaminanti, ribadendo che l’onere della prova della data d’immissione legale dei prodotti sul mercato incombe all’operatore del settore alimentare.
L’allegato I del Regolamento è costituito da una tabella nel quale sono indicati i contaminanti (distinti in sei gruppi), i prodotti alimentari, i tenori massimi applicabili ai prodotti alimentari e le eventuali osservazioni; la posizione di queste ultime rende più facile la lettura dei requisiti.
Nell’Allegato I i contaminanti per i quali sono stabiliti dei tenori massimi sono così distinti
- Micotossine
- Aflatossine
- Ocratossina A
- Patulina
- Deossinivalenolo
- Zearalenone
- Fumonisine
- Citrinina
- Sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi della Claviceps spp.
- Tossine vegetali
- Acido erucico, compreso l’acido erucico legato nei lipidi
- Alcaloidi tropanici
- Acido cianidrico, compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici
- Alcaloidi pirrolizidinici
- Alcaloidi oppiacei
- Equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC)
- Metalli e altri elementi
- Piombo
- Cadmio
- Mercurio
- Arsenico
- Stagno (inorganico)
- Inquinanti organici persistenti alogenati
- Diossine e PCB
- Sostanze perfluoroalchiliche
- Contaminanti da processo
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
- 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD)
- Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD
- Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo
- Altri contaminanti
- Nitrati
- Melammina
- Perclorato
Allo stato attuale, il nuovo regolamento mantiene i tenori massimi e le categorie di alimenti definiti nell’ultima versione consolidata del Regolamento CE 1881/2006. Si segnala come unica novità l’introduzione del limite di melammina negli alimenti liquidi per lattanti (valore 0,15 mg/kg).
Si segnala anche che
- i tenori massimi di cadmio non si applicano ai cereali impiegati per la produzione di birra o distillati; nella precedente versione l’esenzione valeva unicamente per il malto;
- è stato chiarito che i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici relativi alle formule per lattanti, alle formule di proseguimento, alle formule per bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia si riferiscono ai prodotti pronti per l’uso, immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante; nella versione precedente era indicato che “il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita”.