28/11/2017 – QUID: Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti.
Con la Comunicazione CE n. 393/05 del 21/11/2017, la Commissione si è posta lo scopo di fornire orientamenti alle imprese ed alle autorità nazionali in relazione all’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) nell’ambito del Reg. UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di seguito “Regolamento”).
La comunicazione integra e sostituisce gli orientamenti in materia di QUID stabiliti nella Dir. 79/112/CEE.
Nei passaggi successivi sono riepilogati i principali contenuti della Comunicazione della Commissione.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Nel Reg. UE n. 1169/11 è previsto l’obbligo di indicare la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti usati nella preparazione degli alimenti preimballati [rif. art. 9, paragr. 1, lett. d), e art. 22]. Tale obbligo non si applica:
- agli alimenti che comprendono un solo ingrediente;
- in caso specifici definiti nell’All. VIII del regolamento (si veda avanti);
- agli “alimenti non preimballati”, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato disposizioni;
- ai costituenti naturalmente presenti negli alimenti che non sono stati aggiunti in qualità di ingredienti, per esempio la caffeina (nel caffè), le vitamine e i sali minerali (nei succhi di frutta).
Obbligo di indicare il QUID
All’articolo 22 del Regolamento è specificato che l’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
- figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore (es. “pizza prosciutto e funghi”, “gelato al cioccolato”, “pasticcio di verdure in crosta”, “torta di frutta”); nel caso di indicazione di categorie di ingredienti il QUID si riferisce alla quantità; nell’esempio riportato quindi si riferisce al totale di verdure o di frutta presente nell’alimento;
- è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; ad esempio
- quando un ingrediente o una categoria di ingredienti particolare è evidenziato nell’etichettatura, ma non nella denominazione dell’alimento;
- quando un ingrediente o una categoria di ingredienti particolare è evidenziato ricorrendo a caratteri di dimensioni, colore e/o stile diversi, per menzionare ingredienti particolari che compaiono sull’etichetta ma non nella denominazione dell’alimento;
- quando si utilizza un’illustrazione per evidenziare selettivamente uno o più ingredienti, per esempio: spezzatino di pesce, con un’immagine o un’illustrazione ben visibile, che presenta soltanto una selezione dei pesci utilizzati;
- quando un ingrediente è evidenziato da un’immagine che ne suggerisce l’origine (l’immagine o il disegno di una mucca per evidenziare gli ingredienti di origine lattiero-casearia: latte, burro);
L’obbligo non sussiste:
- quando l’immagine rappresenta l’alimento offerto in vendita;
- nel caso in cui un’illustrazione è destinata a suggerire come servire l’alimento, a condizione che la natura dell’illustrazione sia inequivocabile e non evidenzi in altro modo l’alimento offerto in vendita e/o alcuni suoi ingredienti;
- quando l’immagine rappresenta tutti gli ingredienti dell’alimento, senza evidenziarne uno in particolare;
- nel caso di una miscela alimentare, l’illustrazione mostra come preparare l’alimento conformemente alle istruzioni senza evidenziare alcun ingrediente particolare.
- è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto; scopo di questa disposizione è soddisfare le esigenze dei consumatori degli Stati membri nei quali la composizione di alcuni prodotti alimentari è regolamentata e/o quando i consumatori associano una composizione specifica a talune denominazioni; la gamma di alimenti che possono rientrare in questa categoria è molto limitata, in quanto la disposizione riguarda prodotti la cui composizione può differire nettamente da uno Stato membro a un altro, ma che sono generalmente commercializzati con la stessa denominazione. I casi individuati finora nell’ambito delle discussioni con gli esperti degli Stati membri sono: maionese, marzapane.
Quando gli ingredienti sono composti, si applicano le disposizioni seguenti:
- se nella denominazione dell’alimento figura un ingrediente composto (per esempio, biscotti ripieni di crema), si deve indicare il QUID dell’ingrediente composto (il ripieno di crema);
- se nella denominazione dell’alimento figura un ingrediente dell’ingrediente composto (per esempio biscotti ripieni di crema all’uovo), si deve indicare anche il QUID di tale ingrediente (le uova), oltre a quello dell’ingrediente composto.
L’art. 22, paragr. 1, lett. a), del regolamento richiede l’indicazione del QUID anche quando il consumatore generalmente associa un ingrediente o una categoria di ingredienti alla denominazione dell’alimento. Questa disposizione tendenzialmente si applica nei casi in cui gli alimenti sono descritti con denominazioni usuali, senza denominazioni descrittive supplementari. In tali casi, per disporre di un criterio che consenta di determinare quali ingredienti potrebbero essere associati ad un alimento identificato soltanto da una denominazione usuale, si può ricorrere a una denominazione descrittiva dell’alimento stesso. Il QUID si riferirebbe allora ai principali ingredienti individuati, o a quelli provvisti di un certo valore, poiché sono quelli generalmente associati dai consumatori alla denominazione dell’alimento. Ad esempio:
- Denominazione usuale: “Chili con carne”
- Esempio di denominazione descrittiva: Carne di manzo tritata con fagioli rossi, pomodori, peperoni, cipolle e peperoncino
- QUID: Carne di manzo tritata
L’interpretazione di tale disposizione non deve tuttavia indurre ad associare ad ogni denominazione di vendita di un alimento un ingrediente specifico, poiché ne deriverebbe l’obbligo di indicarne il QUID. Si deve svolgere una valutazione caso per caso. Per esempio, non è obbligatorio indicare la quantità di mele usate per preparare il sidro. Analogamente, la disposizione non impone automaticamente l’obbligo di indicare la quantità di carne presente in prodotti come il prosciutto essiccato stagionato.
Deroghe dall’obbligo di indicare il QUID
L’All. VIII del regolamento descrive i casi in cui il QUID non è richiesto:
- per un ingrediente o una categoria di ingredienti il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all’All. IX, punto 5 e quindi la loro quantità è calcolabile sulla base delle indicazioni di peso fornite (es. ananas sciroppato); tale deroga non si applica quando il peso netto e il peso netto sgocciolato sono indicati per prodotti che contengono una miscela di ingredienti e uno o più ingredienti sono citati nella denominazione o evidenziati in qualsiasi modo (es. olive e pepe presentati in un liquido di copertura. In questo caso, il QUID è richiesto per le olive e per il pepe singolarmente).
- per un ingrediente o una categoria di ingredienti la cui quantità deve già figurare sull’etichettatura in virtù delle disposizioni dell’Unione; sono citati i seguenti riferimenti
- estratti di caffè ed estratti di cicoria (Dir. 1999/4/CE),
- prodotti di cacao e di cioccolato (Dir. 2000/36/CE),
- succhi di frutta e altri prodotti analoghi (Dir. 2001/112/CE),
- confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni (Dir. 2001/113/CE).
Tuttavia, nel caso dei nettari e delle confetture prodotti con due o più frutti, evidenziati singolarmente sull’etichetta mediante parole o immagini o citati singolarmente nella denominazione dell’alimento, è obbligatorio indicare anche la quantità o la percentuale di tali ingredienti.
- per un ingrediente o una categoria di ingredienti che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione (aromi, spezie, erbe aromatiche, aglio); la nozione di “piccole quantità” non è definita nel regolamento e deve essere valutata caso per caso. Esempi: pane all’aglio, patatine aromatizzate ai gamberetti, patatine aromatizzate al pollo.
- per un ingrediente o una categoria di ingredienti che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili (es. salsa di soia, grissini salati, whisky di malto).
- quando disposizioni specifiche dell’Unione determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d’ingredienti senza prevederne l’indicazione sull’etichettatura; allo stato attuale non esistono disposizioni che determinano con precisione la quantità degli ingredienti, senza prevederne l’indicazione nell’etichettatura; è precisato che l’imposizione di una quantità minima di un ingrediente non costituisce un motivo di deroga a norma di questa disposizione.
- nel caso di utilizzo di miscele di ortofrutticoli o funghi o di miscele di spezie o piante aromatiche; il QUID non è richiesto per ogni componente della miscela quando nessun componente predomina in termini di peso in modo significativo e tali componenti sono utilizzati in proporzioni che possono variare.
- nel caso di ingredienti o di categorie di ingredienti recanti l’indicazione “con edulcorante(i)” o “con zucchero(i) ed edulcorante(i)” quando la denominazione dell’alimento è accompagnata da tale indicazione.
- nel caso di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.
- per ogni sostanza nutritiva aggiunta o sostanza avente un effetto nutritivo o fisiologico aggiunta come ingrediente di integratori alimentari quando le indicazioni nutrizionali sono fornite conformemente all’art. 8 della Dir. 2002/46/CE.
Forme di espressione del QUID
Le modalità di espressione del QUID sono stabilite nell’All. VIII (punto 3) del Regolamento che prevede
- che la stessa sia espressa in percentuale;
- che figuri nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione;
- che corrisponda alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, cioè è calcolata sulla base della ricetta al momento dell’utilizzazione degli ingredienti.
L’All. VIII, punto 4, del regolamento stabilisce alcune deroghe in relazione al punto c) appena enunciato; in particolare per
- gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito (esempio “Per la produzione di 100 g di salame sono stati usati 120 g di carne suina”); nella comunicazione sono forniti degli esempi di calcolo;
- gli ingredienti volatili; l’indicazione del QUID degli ingredienti volatili (per esempio, il brandy in una torta o un budino) deve basarsi sulla quantità dell’ingrediente al momento della miscelatura, espressa in percentuale del peso del prodotto finito;
- gli alimenti e ingredienti concentrati e disidratati; l’indicazione del QUID può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto.
Il QUID si riferisce agli ingredienti che figurano nell’elenco degli ingredienti. Per esempio, gli ingredienti identificati con termini come “pollo”, “latte”, “uova”, “banane” devono essere quantificati nella forma cruda/intera, in quanto i termini utilizzati non indicano che abbiano subito un trattamento e sottintendono quindi l’uso dell’alimento crudo/intero. Gli ingredienti identificati con denominazioni da cui risulta che sono stati utilizzati in una forma diversa da quella cruda/intera, per esempio “pollo arrosto”, “latte in polvere”, “frutta candita”, devono essere quantificati nella forma in cui sono stati utilizzati.
Per quanto riguarda gli alimenti attualmente esentati dall’elencazione degli ingredienti, il QUID deve essere indicato nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto, a meno che un elenco degli ingredienti sia volontariamente inserito nell’etichettatura, nel qual caso il QUID può figurare in tale elenco.