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“Prodotto di montagna” – Regolamento (UE) n. 665/2014

Quando è corretto indicare in etichetta “prodotto di montagna”?

Il Regolamento (UE) n.665/2014 completa il Regolamento (UE) 1151/2012 (sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, cd. “pacchetto qualità”), per quanto concerne le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

In particolare, al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, stabilisce quando tale definizione possa essere utilizzata in relazione a: prodotti di origine animale (articolo 1), mangimi (articolo 2), prodotti dell’apicoltura (articolo 3), prodotti di origine vegetale (articolo 4), altri ingredienti (articolo 5 ) e operazioni di trattamento che possono essere svolte al di fuori delle zone di montagna (articolo 6).

Per quanto riguarda i prodotti di origine animale il termine “prodotto di montagna” può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati nelle aree di montagna, come definite all’articolo 31 (2) del regolamento (UE) n. 1151/2012, e trasformati in tali aree. Questo articolo rimanda all’art. 18, par. 1 del Reg. (CE) n. 1257/99, che definisce queste zone come aree caratterizzate dalla notevole limitazione delle possibilità di utilizzare le terre e da un notevole aumento del costo del lavoro dovuti a:

  1. esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
  2. in zone di altitudine inferiore, esistenza di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o assai onerose le operazioni;
  3. una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio creato da ciascuno dei precedenti è minore, ma sommati entrambi si abbia un effetto equivalente.

Il termine “prodotto di montagna” può essere utilizzato anche per i prodotti ottenuti da animali che sono allevati per almeno gli ultimi due terzi della loro vita in quelle zone montane, se i prodotti sono trasformati in tali aree.

In deroga a quanto sopra, il termine “prodotto di montagna” può essere applicato ai prodotti ottenuti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone montane.

I mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali, che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %. Per quanto riguarda i suini, la percentuale di mangimi che non possono essere prodotti in zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve superare il 75% della dieta annuale animali.

Il termine “prodotto di montagna” può essere applicato ai prodotti dell’apicoltura solo se le api hanno raccolto il nettare e il polline solo nelle zone di montagna. L’unica deroga prevista è per lo zucchero utilizzato nell’alimentazione delle api, che non è tenuto a provenire da zone di montagna.

Per i prodotti di origine vegetale, il termine può essere applicato ai prodotti di origine vegetale solo se la pianta è coltivata in zone di montagna come definite all’articolo 31 (2) del regolamento (UE) n 1151/2012.

Quando utilizzati nei prodotti summenzionati, i seguenti ingredienti possono provenire da zone di esterne a quelle di montagna, purché non rappresentano più del 50% del peso totale degli ingredienti:

  1. prodotti non compresi nell’allegato I del trattato;
  2. erbe, spezie e zucchero.

Infine, per quanto riguarda, le operazioni di trasformazione possibili al di fuori delle zone di montagna l’art. 6 specifica che solo le operazioni indicate possono essere effettuate al di fuori delle zone montane, a condizione che la distanza dalla zona di montagna in questione non superi i 30 km. L’elencazione comprende:

  1. operazioni di trasformazione per la produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari in impianti di lavorazione in funzione il 3 gennaio 2013;
  2. macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
  3. spremitura dell’olio d’oliva.

Per quanto riguarda i prodotti trasformati sul loro territorio, gli Stati membri possono stabilire che questa deroga non si applichi o specificare una distanza inferiore ai 30 km indicati dal presente Regolamento.

L’entrata in vigore ed in applicazione del Regolamento è scattata il 26 giugno 2014.

Avv. Cesare Varallo – Esperto in diritto alimentare

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