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Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2014

Il Ministero della Salute ha diffuso il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli per il 2014.Le misure contenute nel piano per l’anno corrente, basate sugli schemi di monitoraggio comunitari, sono state previamente approvate dalla Commissione europea e guidate nei contenuti dalla Decisione 2013/722/UE .

Il piano, redatto congiuntamente dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF), dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (CRN Salmonellosi) e dal Centro Operativo Veterinario per l’Epidemiologia, la Programmazione e l’Informazione (COVEPI), sarà attuato sull’intero territorio nazionale e tiene conto delle recenti osservazione del Food Veterinary Office della UE a seguito dell’audit italiano di dicembre, ed avrà ad oggetto le seguenti specie:

  • Riproduttori Gallus gallus;
  • Ovaiole Gallus gallus;
  • Polli da carne Gallus gallus;
  • Tacchini da riproduzione;
  • Tacchini da ingrasso.

Sono esentati dall’obbligo di applicazione del piano solo i gruppi di allevamenti con capacità strutturale inferiore a 250 capi nel quale gli avicoli sono allevati per il consumo domestico privato, fatta salva la fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Regolamento 2160/2003.

L’applicazione del Piano per tali allevamenti, qualora il Servizio Veterinario, valutando l’analisi del rischio, lo ritenga opportuno, prevede tuttavia la predisposizione di un piano d’autocontrollo adeguato alla realtà aziendale, con informazioni semplificate concordate col Servizio Veterinario stesso.                        

Le attività di controllo e di monitoraggio sono finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti nei gruppi di avicoli:

  • all’1% o meno per i riproduttori e polli da carne Gallus gallus;
  • all’1% o meno per i tacchini da riproduzione e da ingrasso;
  • almeno del 10% rispetto alla prevalenza rilevata nell’anno precedente, nei gruppi di ovaiole Gallus gallus. Il più recente dato a disposizione, che si riferisce all’anno 2012, indica una prevalenza di gruppi positivi a sierotipi rilevanti in questa categoria pari a 3,36%.

I controlli annuali dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2014 ed i campioni prelevati a seguito di controllo ufficiale saranno destinati agli Istituti Zooprofilattici competenti per territorio, che dovranno procedere all’analisi secondo metodiche accreditate.

Molto interessante l’attenzione per un problema emergente della massima importanza, ovvero l’antibioticoresistenza. Infatti, per ogni campione ufficiale positivo a qualsiasi sierotipo di salmonella, almeno una colonia deve essere inviata dagli IZS competenti per territorio al CRN per l’Antibioticoresistenza per l’analisi del profilo dell’antibioticoresistenza.

Il piano ricorda altresì come l’uso di antimicrobici per il controllo delle salmonelle nel pollame è vietato, tranne che nei casi eccezionali di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) 11771/2006, in presenza di autorizzazione dell’Autorità Competente e con la supervisione della DGSAF e del CRN per le Salmonellosi, opportunamente informati.

Misure particolari devono essere adottate qualora si riscontrino salmonelle tifoidi particolarmente nocive per la salute umana quali la S. Enteritidis o la S. Typhimurium. Gli animali riscontrati positivi devono essere infatti sottoposti, fin dal sospetto di positività, a vincolo sanitario dal Servizio Veterinario e nell’allevamento devono essere applicate opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell’infezione o contaminazione (misure di biosicurezza);

In seguito, gli animali sono abbattuti e poi distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate a evitare il rischio di diffusione di salmonelle. Misure straordinarie sono previste anche in caso di riscontro di positività per tali ceppi su uova e galline ovaiole.

L’Autorità competente potrà infine richiedere modifiche del piano di autocontrollo aziendale o misure straordinarie volte a evitare il ripetersi di simili contaminazioni.

Poste le responsabilità amministrative – ed anche penali (art. 444 c.p. – commercio di sostanze alimentari nocive) – che il rilevamento di una contaminazione da Salmonella Enteritidis o Typhimurium può comportare, la prevenzione, così come la conoscenza del modus operandi e gli obiettivi generali del controllo ufficiale, è ad oggi assolutamente imprescindibile per ogni operatore del settore.

Avv. Cesare Varallo – Esperto in diritto alimentare e fondatore di www.foodlawlatest.com

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