08/02/2017 – Origine in etichetta per latte e prodotti lattieri caseari
Disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 (G.U. n 15 del 19-01-2017) concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti circa le modalità applicative delle disposizioni del DM 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari. In particolare, viene specificato che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del decreto in oggetto i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero caseari di cui all’allegato 1 al decreto. Sono altresì esclusi i prodotti venduti sfusi, quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta nonché quelli non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati di cui all’allegato 1 del decreto.
La presente Circolare specifica altresì che per “paese di condizionamento” del latte si intende il luogo dove è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte UHT. Inoltre, viene specificato che, al fine di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che dovessero risultare invenduti all’approssimarsi del termine di 180 giorni, quale termine massimo per lo smaltimento delle scorte, è possibile utilizzare etichette adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto. Sono inoltre fatte salve le etichette e gli imballaggi non ancora utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata prima della pubblicazione del decreto, che già riportino volontariamente le informazioni di origine con significato conforme a quelle previste dal decreto.
Viene inoltre specificato che, in aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto, è possibile impiegare diciture con significato equivalente a quelle previste dagli artt. 2 e 3 del decreto quali, ad esempio:
- un’indicazione della provenienza regionale del latte, (ad esempio “100% latte sardo”) da riportare assieme a quella obbligatoria “origine del latte: Italia”,
- un’indicazione “Made in Italy” nel caso in cui il paese di trasformazione sia l’Italia,
- un’indicazione “latte 100% italiano”, “100% latte italiano” o “latte italiano 100%”,
da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie dell’art. 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l’Italia.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico del 02/02/2017