25/01/17 – Origine in etichetta per latte e prodotti lattieri caseari
Decreto MIPAAF – Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Il presente decreto – che si applica a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato al decreto stesso – prevede l’indicazione in etichetta dell’origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari con le seguenti diciture:
- «Paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
- «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora però il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere indicata come segue: «origine del latte»: nome del Paese.
Qualora, invece, le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi membri dell’UE, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:
- «latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura,
- «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
Qualora le operazione avvengano nel territorio di più Paesi extra-UE:
- «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura,
- «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 4, comma 10, della L. 3 febbraio 2011, n. 4 (da € 1.600 a € 9.500).
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese terzo.
I prodotti di cui sopra, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia sino al 16/10/2017.
Il presente decreto entrerà in vigore il 19/04/2017 e si applicherà in via sperimentale fino al 31/03/2019.
Fonte: Gazzetta Ufficiale (GURI Serie Generale n. 15 del 19/01/2017)