Nuove norme in materia di etichettatura dei prodotti ittici si applicheranno in tutte l’Unione Europea dal 13 dicembre 2014. Esse consentiranno ai consumatori di avere una più completa e corretta informazione ed al contempo sono state concepite come presidio e strumento di prevenzione delle frodi che maggiormente affliggono il settore.
Le nuove regole sono incluse nell’opera di rinnovamento attualmente in corso sull’intera politica comune della pesca in UE, e, più in generale, sulla regolamentazione dell’organizzazione comune del mercato (OCM).
Il nuovo Regolamento (UE) n. 1379/2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 28 dicembre 2013 si occupa del settore ittico in senso assai più ampio, e quanto di interesse in tema di etichettatura è contenuto principalmente nel capo IV (artt. 35-39), rubricato “informazione dei consumatori”, con un chiaro rimando alla disciplina generale in tema di etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE) n. 1169/2001 “sull’informazione al consumatore”).
Anche la data di applicazione del Regolamento – 13 dicembre 2014 – è significativa ed è stata chiaramente scelta per coerenza con la data in cui la maggior parte dei requisiti di etichettatura varieranno, con l’entrata in applicazione proprio del Regolamento (UE) n. 1169/2011.
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura – e relativi imballaggi – etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e non conformi al Regolamento (UE) n. 1379/2013, potranno tuttavia essere commercializzati fino ad esaurimento degli stock.
Il Regolamento (UE) n. 1379/2013 copre tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura commercializzati, ai consumatori o alle collettività, sul territorio della UE: consente agli Stati membri, tuttavia, di esonerare dalle informazioni obbligatorie in etichetta i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore (Art. 35, par. 4).
Per quanto attiene le informazioni obbligatorie, il comma 1 dell’art. 35 richiede che i prodotti della pesca e dell’acquacoltura – indipendentemente dal metodo di commercializzazione – riportino le seguenti informazioni, a mezzo di etichetta, contrassegno, cartellone o poster:
– la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
– il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “… pescato …” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”;
– la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, e la categoria degli attrezzi da pesca utilizzati nella cattura, scegliendo tra sciabiche, reti a strascico, reti da imbrocco e simili, ami, etc…, come da Allegato III del Regolamento;
– se il prodotto è stato scongelato (con eccezioni nei casi in cui si tratti di ingredienti presenti nel prodotto finito, di alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione, dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono entrambi stati precedentemente congelati per motivi di sicurezza, oppure scongelati prima del processo di affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o una combinazione di qualsiasi di questi processi );
– il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando invece sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l’avvertenza che il prodotto proviene anch’esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d’allevamento, da paesi diversi.
Il regolamento stabilisce inoltre norme in materia di etichettatura di origine, con l’indicazione della cattura o della zona di produzione.
Nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, si dice che l’etichetta deve riportare il nome della divisione o sottozona elencate nelle zone di pesca della FAO, come pure il nome di questa zona “espresso in termini comprensibili al consumatore, o una carta o pittogramma indicante quella zona”.
Per i prodotti della pesca catturati in acque dolci, invece, le etichette dovrebbero menzionare il corpo idrico dello Stato membro o del paese terzo in cui è stato catturato il pesce.
Per i prodotti dell’acquacoltura, infine, deve essere indicato lo Stato membro o il paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto più della metà del suo peso finale, o ha soggiornato per più della metà del periodo di allevamento o, nel caso dei molluschi, ha subito la parte finale dell’allevamento o la coltura per almeno sei mesi.
Sono inoltre previste informazioni facoltative aggiuntive quali la data della cattura dei prodotti della pesca o la data di raccolta dei prodotti di acquacoltura, la data e il porto di sbarco, informazioni più dettagliate sugli strumenti da pesca, lo Stato-bandiera del peschereccio, un codice QR, informazioni tecniche o nutrizionali, ambientali e di natura etica e sociale. Riprendendo un principio generale già sancito nel Regolamento (UE) 1169/2011, il Regolamento chiarisce però che le informazioni volontarie non devono essere inserite a detrimento dello spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
Per prevenire le frodi tra le diverse specie di pesci, soprattutto con le specie più facilmente sostituibili, il nuovo Regolamento suggerisce infine agli Stati Membri l’utilizzo del test del DNA e di ogni più moderna tecnologia.
Tutte queste previsioni integrano, ed in alcune parti sostituiscono, la previgente disciplina di settore (Reg. (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 404/2011) e si applicano senza alcun pregiudizio ed a complemento del Regolamento sull’informazione al consumatore, il quale, dal canto suo, già aveva iniziato questo percorso di revisione dell’etichettatura del settore ittico, prevedendo in particolare dettagliate norme in relazione alla data di congelamento, alle proteine ed all’acqua aggiunta, nonché ai prodotti ricomposti.
Avv. Cesare Varallo
Esperto in diritto alimentare, fondatore e curatore di www.foodlawlatest.com