20/07/2021 – Decreto 12 05 21 – Imposta di consumo sulle bevande edulcorate
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale – serie generale n. 125 del 27/05/2021 il decreto 12 maggio 2021 relativo all’imposta sugli edulcoranti impiegati nelle bevande.
Il decreto stabilisce le modalità di attuazione dell’art. 1, comma 661 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce una imposta sul consumo delle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione. I prodotti coinvolti dalla legge n. 160 del 27/12/2019 sono quelli che sono identificati con la nomenclatura combinata dell’UE e rientranti nelle voci NC 2009 e NC 2202, ovvero:
- Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti;
- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche.
L’imposta presenta la finalità di tutelare la salute attraverso la riduzione del consumo di bevande contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.
Il decreto 12 maggio 2021 indica anche che sono esenti dalle imposte le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a 25 g/l per i prodotti finiti e 125 g/kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati come tali previa diluizione. Sono altresì da ritenersi escluse le bevande o altri preparati espressamente elaborati per gestione delle specifiche esigenze nutrizionali di soggetti che, a seguito di particolari condizioni cliniche, necessitano di tali bevande o preparati per completare o integrare la loro alimentazione, ovvero le bevande o altri preparati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 2016/128 del 25/09/2015.
I soggetti obbligati al pagamento del tributo per le bevande edulcorate sono i Fabbricanti o gli Acquirenti, nel caso di bevande edulcorate provenienti da altri paesi dell’UE. Nel caso di importazione di bevande edulcorate da paesi extra UE il tributo è dovuto dall’Importatore. Art. 2 del decreto 12 maggio 2021.
I soggetti sopra elencati devono registrarsi prima di iniziare la propria attività per via telematica, durante la registrazione saranno richiesti dati come: la tipologia di bevande edulcoranti prodotte, la quantità annua stimata di bevanda edulcorata e di edulcoranti necessari, le rese teoriche, oltre che ai dati identificativi dell’unità produttiva. Art. 3 del decreto 12 maggio 2021.
I soggetti che devono rispondere al tributo dovranno redare un prospetto riassuntivo mensile, secondo un modello allegato al decreto 12 maggio 2021, nel quale saranno riassunti i quantitativi di bevande edulcorate prodotte e le quantità di edulcoranti utilizzati. Analogo prospetto è previsto per gli acquirenti e importatori. Art. 4 del decreto 12 maggio 2021.
I prospetti sono tenuti solo in formato elettronico. Il Decreto stabilisce anche le tempistiche di registrazione previsti oltre al prospetto riassuntivo annuo da presentare. Art. 5, art. 6 e art. 7 del decreto 12 maggio 2021.
Mensilmente, sulla base delle dichiarazioni presentate, il Fabbricante o Acquirente o Importatore effettueranno il pagamento del tributo dovuto. Art. 8 del decreto 12 maggio 2021.
Il Decreto 12 maggio 2021 prosegue con ulteriori articoli definendo le seguenti tematiche: art. 9 casi di non applicazione del tributo e di esenzione, art. 10 aggiornamento della tabella degli edulcoranti, art. 11 rimborso del tributo, art. 12 verifiche e controlli, art. 13 accertamento delle violazioni, art. 14 modalità per la riscossione coatta del tributo, art. 15 disposizioni varie e art. 16 disposizioni transitorie e di attuazione.
Fonte: il Decreto 12 maggio 2021 – Imposta di consumo sulle bevande edulcorate è consultabile nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 125 del 27/05/2021.