I prodotti senza glutine che, prima dell’approvazione del Reg. UE 609/2013 venivano considerati prodotti destinati ad alimentazione particolare, sono stati esclusi da questo ambito e disciplinati all’interno del Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Questo comporta che le norme in vigore sui prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso (Reg. CE 41/2009) devono essere trasferite all’interno del Reg. UE 1169/2011 entro il 20 luglio 2016, con la garanzia che i consumatori continuino ad essere correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi dalle informazioni sull’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
L’art 36 paragrafo 3 Reg. UE 1169/2011 attribuisce alla Commissione il compito di adottare atti di esecuzione relativamente all’applicazione dei requisiti delle informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria. Il paragrafo è stato modificato dal Regolamento delegato UE 1155/2013 della Commissione del 21 agosto 2013 con l’aggiunta della lettera d): informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. La modifica dovrebbe consentire alla Commissione di stabilire condizioni uniformi in merito all’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare.
Fonte:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:306:0007:0007:IT:PDF