15/03/2015 – La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico ha come oggetto l’applicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 relativamente alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Nell’ambito del Decreto legislativo 109/1992, norma nazionale in materia di etichettatura, resta tuttora in vigore l’articolo 18 che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, e che sarà abrogato solo con l’adozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011.
Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 la circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell’Unione e quelle del D.Lgs. 109/1992 sulla base dell’allegata tabella di concordanza.
Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti nell’ordinamento nazionale per mezzo del D.Lgs. 109/1992, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono ex novo.
Le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.
Le sanzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico del 06/03/2015