Il 13 dicembre 2014 è vicino e le disposizioni del Reg. UE 1169/2011 entreranno in vigore. Sia gli operatori ma anche i consumatori presentano molti dubbi, quindi vediamo di fare un po’ chiarezza con l’aiuto dell’Avvocato Cesare Varallo, esperto in Diritto Alimentare, pubblicando il seguente articolo.
Etichettatura degli allergeni e “può contenere tracce di…”: cosà accadrà dal 13 dicembre 2014?
Quest’anno, con l’entrata in applicazione del Reg. UE. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, grandi cambiamenti in materia di etichettatura saranno messi in atto dagli operatori del settore alimentare. Uno degli aspetti di cui più gli operatori sono preoccupati è di sicuro l’etichettatura degli allergeni: soprattutto a causa delle gravi conseguenze per la salute del consumatore, ma anche per le afflittive sanzioni a cui essi andrebbero incontro, di natura anche penale.
L’art. 9, par. 1, lett. c) del regolamento stabilisce l’indicazione obbligatoria di “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”. L’allegato II fornisce 14 categorie di sostanze allergeniche, e nello specifico cereali contenente glutine, crostacei, uova, pesce, latte, arachidi e noci, soia, senape, sedano, semi di sesamo, lupini, molluschi e anidride solforosa/solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di totale SO.
Come indicare gli allergeni in etichetta?
Circa il modo di esprimere tale indicazione, il primo aspetto importante da sottolineare è che gli allergeni devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti. L’indicazione “Contiene: …. [allergene]” è consentita solo qualora un elenco degli ingredienti non sia presente (es. il vino “contiene: solfiti”), al fine di non duplicare le informazioni e di mantenere l’etichetta più chiara possibile.
È inoltre fondamentale ricordare che gli allergeni devono essere indicati “con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II” (art. 21, par. 1, lett. A). Questo è di estrema importanza, perché, di conseguenza, sarà meglio evitare di utilizzare denominazioni di ingredienti diverse dalle 14 elencate e dalle loro specifiche.
Nel formaggio va indicato il “latte” come allergene?
Una deroga all’indicazione degli allergeni sarà fornita nel caso in cui la denominazione del prodotto alimentare faccia chiaramente riferimento alla sostanza o prodotto in questione (art.21, par. 4). Su questo punto, al momento, ci sono parecchie discussioni in corso, in particolare per prodotti come il formaggio. Nonostante non sia legalmente e tradizionalmente possibile fare il formaggio senza latte, la domanda che ci si pone è la seguente: sarà possibile evitare l’indicazione espressa del “latte” nella lista degli ingredienti come allergene? La risposta più prudente dovrebbe essere no, dal momento che il termine formaggio non è testualmente previsto dall’allegato II del regolamento, ma la risposta definitiva a questa domanda probabilmente seguirà solo l’applicazione pratica del regolamento da parte dell’Autorità di controllo. Comunque, la maggior parte dei più influenti orientamenti circa il regolamento (Linee Guida DEFRA nel Regno Unito e Linee Guida FoodDrinkEurope/Eurocommerce), hanno optato per una soluzione più permissiva (cioè non imporre l’obbligo di dichiarare il latte come un allergene in formaggio, burro, ecc.); soluzione che trova d’accordo anche il sottoscritto.
…principio della ripetizione…
“Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.” (art. 21, par. 3). Questo principio, chiamato “principio della ripetizione”, chiaramente stabilisce che, ogni volta che un allergene è presente in un ingrediente, esso dovrebbe essere dichiarato, anche se ciò comporta la ripetizione del medesimo più volte nell’elenco ingredienti.
Come vanno indicati gli allergeni in etichetta?
Infine, la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II “è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”. Il modo per sottolineare l’allergene viene lasciato alla libera scelta dell’operatore del settore alimentare, ma per motivi pratici e di costi la soluzione maggiormente adottata è quella di scrivere la denominazione della sostanza in grassetto.
Il regolamento non si applica alle possibili contaminazioni crociate o ai claims “senza …[allergene]”. Tali indicazioni possono essere quindi liberamente apposte sulle etichette come qualsiasi altra informazione volontaria, purché non ingannevoli per i consumatori.
Ai sensi dell’articolo 36, par. 3, let. a), la Commissione europea dovrà adottare misure di esecuzione per l’applicazione dei requisiti relativi alle informazioni volontarie “può contenere…”. In questa fase non è certo se e quando la Commissione emanerà tali atti, ma sicuramente una presa di posizione potrebbe essere utile.
Nel contesto attuale troviamo troppi prodotti con una lunga lista di “può contenere …. [allergeni]”, e spesso questo viene fatto come eccesso di precauzione da parte degli operatori del settore alimentare. Questo fenomeno non solo limita la scelta dei consumatori, ma anche la possibilità che i prodotti dell’azienda vengano acquistati da eventuali soggetti allergici. È significativo che anche i consumatori allergici chiedano una normativa che regoli questo tipo di indicazione (cioè se sia possibile il suo utilizzo, cosa si intenda per “tracce”, ecc …).
La crescente consapevolezza circa gli allergeni e le possibili ripercussioni delle non conformità sulla salute pubblica suggeriscono quindi agli operatori del settore alimentare non solo di essere preparati su questa nuova normativa, ma anche di attuare consistenti programmi di gestione degli allergeni per evitare (o limitare al livello più basso possibile) le contaminazioni crociate e la presenza involontaria di allergeni nei loro prodotti.
Cesare Varallo – Avvocato esperto in diritto alimentare