16/12/2021 – Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198 – pratiche commerciali sleali.
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento ordinario n. 41 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Il decreto legislativo reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate.
Le disposizioni del decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.
Il Decreto Legislativo è strutturato in 14 articoli fra i quali si segnalano in particolare quelli seguenti.
All’Art. 3 – Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione vengono definite le modalità e i contenuti dei contratti di cessione. L’articolo chiarisce che il contratto deve essere sotto forma scritta e può essere assolto anche attraverso documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Gli elementi minimi che i contratti dovranno contenere sono: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto stesso), le modalità di consegna e di pagamento. La durata di tali contratti non potrà essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata (anche in ragione della stagionalità).
All’Art. 4 – Pratiche commerciali sleali vietate sono identificate le pratiche commerciali sleali che non sono ammesse. Tra queste vi sono i termini di pagamento che per i prodotti deperibili non possono superare i 30 giorni, mentre per i prodotti non deperibili il limite è fissato a 60 giorni. Viene disciplinato l’annullamento degli ordini di prodotti deperibili che dovrà avere un preavviso non inferiore a 30 giorni. Le modifiche unilaterali non saranno ammesse. Non saranno ammesse clausole che obblighino il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita dei prodotti che si verifichino presso i locali dell’acquirente.
Anche l’Art. 5 – Altre pratiche commerciali sleali continua con pratiche non ammesse come l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso. L’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
Il Decreto Legge affronta, in altri articoli, anche i seguenti argomenti:
- 6 – Buone pratiche commerciali
- 7 – Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari
- 8 – Autorità di contrasto
- 9 – Denunce all’Autorità di contrasto
- 10 – Sanzioni
- 11 – Cooperazione tra Autorità di contrasto
- 12 – Abrogazioni.
In particolare si rileva che ICQRF è stato designato come Autorità di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ed all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
Il Decreto Legge entrerà in vigore il 15 dicembre 2021: è visionabile per intero al seguente link: DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198