21/03/2017 – MOCA – Il decreto legislativo n. 29 del 10/02/2017, pubblicato il 18/03/2017, stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai seguenti regolamenti comunitari:
- Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
- Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti
- Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti
- Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari
- Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.
Sino ad oggi il settore dei MOCA era interessato da una disciplina sanzionatoria relativa unicamente alla legislazione nazionale, il decreto legislativo in oggetto introduce per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di MOCA, prevedendo sanzioni che vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).
Il decreto stabilisce, per le violazioni di lieve entità, un potere di diffida in capo all’organo che procede all’accertamento della violazione.
Si segnala che l’articolo 6 del Decreto introduce il seguente obbligo: “gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006“; tale obbligo, valido anche per operatori già registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/04 e 853/04, dovrà essere attuato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 2 aprile.
ISeven Servizi, disponendo di professionisti iscritti all’albo AIBO – FCE ma anche di professionalità con esperienze produttive nel settore dei MOCA, è in grado di fornire assistenza tecnica agli operatori del settore per poter garantire la sicurezza alimentare delle loro produzioni: si rimanda per ulteriore dettaglio all’elenco dei servizi di tipo consulenziale (vedi schede servizio) e di formazione (vedi corsi).
Questi ultimi si possono svolgere direttamente in azienda potendo così fornire, ove richiesto, anche approfondimenti su argomenti oggetto di specifico interesse del richiedente.
ISeven Servizi offre uno specifico servizio di assistenza per supportare le aziende nel conseguire la conformità alle disposizioni legislative di riferimento dei MOCA (vedi scheda servizio) che prevede le seguenti attività:
- definizione del quadro legislativo di riferimento e dei vincoli applicabili (contestualmente si procede anche all’individuazione delle fonti di aggiornamento periodico sulla normativa cogente utilizzabili dall’organizzazione),
- studio dei materiali utilizzati e dei requisiti/vincoli legislativi specifici applicabili o, in assenza di questi, di norme volontarie, linee guida e Resolution applicabili,
- individuazione delle sostanze impiegate soggette a restrizioni (liste positive, caratteristiche di composizione),
- pianificazione dell’insieme dei test di validazione (tipo di prove, numerosità, metodiche applicabili, laboratori di riferimento, ecc.),
- valutazione ed interpretazione dei risultati,
- studio della destinazione d’uso ed individuazione delle specifiche di utilizzo del materiale o dell’oggetto quali:
- tipo/i di alimenti con cui andrà a contatto,
- tempi e temperature di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare,
- eventuali effetti barriera,
- stesura della documentazione di pertinenza (schede tecniche di prodotto, dichiarazioni di conformità),
- redazione delle GMP applicabili alle attività di produzione.