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Decreto attuativo su Mozzarella di Bufala Campana DOP (Documento di approfondimento )

D.L. Campo Libero: decreto attuativo in materia di sicurezza alimentare e norme di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 20 settembre 2014, è stato pubblicato il decreto MIPAAF (Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali) recante modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (meglio noto come Decreto “Campo Libero”, relative a: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP».

Il decreto si articola intorno a due previsioni principali. La prima riguarda i requisiti degli stabilimenti che producono sia Mozzarella di Bufala Campana DOP, sia formaggi derivante da latte differente da quello sottoposto al regime di controllo rafforzato per le denominazioni di origine protette; la seconda istituisce un sistema di tracciabilità della filiera e del latte bufalino.

In primo luogo, la produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana dovrà essere effettuata in uno spazio differente, fisicamente separato dallo spazio in cui avviene la produzione della DOP e dei prodotti realizzati  esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo.

Inoltre, le imprese che lavorano sia latte del sistema di controllo della DOP che latte diverso, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale, dovranno inviare, esclusivamente in formato elettronico, al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF e all’Organismo di controllo incaricato, la planimetria dello stabilimento  con l’indicazione delle differenti linee di produzione, dei serbatoi, compresi quelli mobili, degli impianti e delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. I serbatoi dovranno essere distintamente numerati e recare  dispositivi di misurazione per la lettura diretta del contenuto.

E’ istituita la piattaforma informatica  “Tracciabilità della filiera bufalina” gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, alla quale gli operatori dovranno comunicare dati quali i quantitativi di latte prodotto dalle bufale.

L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al primo paragrafo dovrà avvenire entro 14 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (n.d.a. entrata in vigore: 21 settembre 2014).

Agli allevatori bufalini, ai trasformatori di latte di bufala, nonché ai soggetti intermediari sarà concesso il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per attivare la procedura di registrazione presso la piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina”. In fase di prima applicazione ed in via sperimentale, agli allevatori bufalini sarà poi concesso un periodo di 24 mesi per adeguarsi a talune altre specifiche disposizioni.

Fatta salva l’applicazione delle norme penali vigenti (n.d.a. frode in commercio, art. 515 c.p.), per la violazione di tali norme sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie sino a 13.000 €, le quali tuttavia possono essere accompagnate dalla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo compreso tra i dieci ed i trenta giorni. E’ possibile che l’ICQRF (Istituto centrale della qualità e repressione frodi, organo dipendente dal MIPAAF competente in materia) applichi altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell’accertamento della violazione fino a quando l’organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l’avvenuta pubblicità di tale provvedimento.

Nel caso di reiterazione delle condotte in violazione delle norme, sono previste pene raddoppiate, ma è di tutta evidenza come le sanzioni accessorie possano svolgere un ruolo ancora più incisivo.

Cesare Varallo

Avvocato esperto in diritto alimentare 

 

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