28/01/2016 – Il Ministero della Salute ha comunicato attraverso una sua nota del 15 gennaio 2016 con oggetto “Indicazioni in etichetta per le preparazioni di carni, carni macinate e prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumate previa adeguata cottura” uno specifico chiarimento in merito alla gestione di Salmonelle non rilevanti nella carne fresca di pollame.
La nota fornisce, di riflesso, anche chiarimenti in merito al concetto di “adeguata cottura” ed alle sue implicazioni sulle diciture da apporre in etichetta.
Nello specifico la nota indica che, sentito l’IZS delle Venezie, l’indicazione in etichetta della dicitura “da consumarsi previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a cuore del prodotto” è coerente con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie del Regolamento 178/2002.
Il regolamento in questione all’articolo 14, punto 3 indica che “Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
- le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.”
La nota precisa ulteriormente che “ in alternativa l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) può definire, in base alla natura e alla composizione del prodotto, tempi e temperature riferiti alle modalità di cottura idonee a raggiungere lo stesso livello di sicurezza”.