12/08/2021 – Brexit – Integrazioni alla nota 0025710-24/06/2021- Registrazione stabilimenti produttori di alimenti composti sul sistema informativo comunitario TRACES NT
Il Ministero della Salute con la prima nota di integrazione alla nota 002571-24/06/2021 chiarisce che le aziende produttrici di alimenti composti che esportano nel Regno Unito, sono tenute a registrarsi nel portale Traces NT solo nei casi in cui i prodotti composti rientrino nell’ambito del riconoscimento che l’azienda deve ottenere secondo il Reg. UE 853/2004.
Con «prodotto composto» si intende: alimento contenente prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (definizione secondo il Reg. UE 2019/625).
Vediamo in particolare quali sono le fattispecie che richiedono il riconoscimento secondo il Reg. UE 853/2004:
- laddove gli ingredienti di origine animale siano trasformati nello stesso stabilimento in cui è processato il prodotto composto finale, tale stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004;
- laddove gli ingredienti di origine animale e il prodotto composto finale siano fabbricati in stabilimenti diversi, l’ingrediente di origine animale trasformato deve provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004. Tuttavia, il prodotto composto finale non deve necessariamente essere fabbricato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004;
- i seguenti ingredienti di origine animale trasformati, destinati ad essere inclusi nel prodotto composto, devono provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004:
- qualsiasi prodotto a base di carne, indipendentemente dal quantitativo rispetto al totale del prodotto composto;
- prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce la metà o più del prodotto composto;
- prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce meno della metà del prodotto composto e se il prodotto composto non soddisfa i requisiti dell’articolo 6 della Decisione 2007/275/CE della Commissione. Tali prodotti sono:
- i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo; siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano; siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti; siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente;
- i prodotti composti elencati nell’allegato II della Decisione 2007/275/CE;
- eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti provengono tuttavia unicamente dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione e sono trattati come indicato in tale allegato;
- prodotti della pesca trasformati o ovoprodotti trasformati in cui l’ingrediente di origine animale costituisce la metà o più del prodotto composto;
- qualsiasi altro prodotto trasformato di origine animale (diverso da quelli sopra menzionati) in cui l’ingrediente di origine animale costituisce la metà o più della sostanza del prodotto composto.
In sintesi non si rende necessaria la registrazione in Traces NT qualora lo stabilimento che produce l’alimento composto non sia tenuto, ai sensi del Reg. UE 853/2004, al riconoscimento.
Con una seconda nota di integrazione alla nota 002571-24/06/2021 il Ministero della Salute comunica che il portale Traces NT è stato aggiornato pertanto allega le modalità di registrazione e consultazione di Traces NT.
Il Ministero comunica anche la procedura di verifica che le ASL, dopo aver emesso il certificato sanitario per l’esportazione, dovranno eseguire:
- Verificare che lo stabilimento di produzione sia presente nel sistema, che tutte le sue attività siano correttamente definite e che risulti nello stato “valido”. Nel caso in cui quest’ultimo non sia registrato o che la sua registrazione non sia corretta, si dovrà provvedere a regolarizzare la situazione;
- Verificare che eventuali operatori che operano nel processo di export (brokers) siano presenti nel sistema indipendentemente dal valore del loro status. Nel caso in cui invece l’operatore non risultasse essere registrato o che la sua registrazione non sia corretta, si dovrà provvedere a regolarizzare la situazione.
Il Ministero precisa inoltre che l’esecuzione della procedura di verifica delle registrazione nel portale Traces NT è necessaria in quanto, l’assenza degli esportatori nei relativi elenchi del portale Traces NT, comporta il blocco delle partite in dogana da parte delle autorità britanniche.
La seconda nota ministeriale contiene due allegati: l’allegato A che definisce il diagramma di flusso per il controllo della registrazione dell’azienda nel portale Traces NT, includendo anche le istruzioni nel caso in cui l’azienda non risulti registrata; l’allegato B – RICERCA, INSERIMENTO E DEFINIZIONE DI ESPORTATORE PER UN OPERATORE descrive le modalità di ricerca e inserimento in Traces NT di un esportatore.
Le note ministeriali sono scaricabili ai seguenti link:
prima nota di integrazione alla nota 002571-24/06/2021
seconda nota di integrazione alla nota 002571-24/06/2021