10/08/2016 – Aromi modifiche all’allegato I del Reg. 1334 del 2008
E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta
Nel caso delle cinque sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti FGE 208Rev.1 p-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), mirtenolo (n. FL 02.091), mirtenale (n. FL 05.106), acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e acetato di mirtenile (n. FL 09.302) il termine stabilito nell’elenco dell’UE per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti è scaduto e i dati sono stati trasmessi dal richiedente.
Questo gruppo chimico comprende la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) che è stata dichiarata dall’EFSA genotossica in vivo ed eliminata dall’elenco dell’UE mediante il Reg. (UE) 2015/1760. L’EFSA ha inoltre concluso che, dal momento che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) è rappresentativa delle sostanze contenute in questo gruppo, vi è un potenziale problema di sicurezza per le altre sostanze in tale gruppo.
In attesa della valutazione da parte dell’EFSA dei nuovi dati scientifici, dell’eventuale valutazione completa di tali sostanze conformemente alla procedura del gruppo di esperti CEF dell’EFSA, se pertinente, e del completamento del successivo processo di regolamentazione è altresì opportuno modificare le condizioni per l’uso di queste cinque sostanze aromatizzanti per meglio rispecchiarne gli attuali usi reali.
Gli alimenti a cui è stata aggiunta una qualsiasi delle cinque sostanze aromatizzanti citate e che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato del presente regolamento e sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
I prodotti alimentari importati nell’UE cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze citate e che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l’importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’UE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
I periodi di transizione di cui sopra non si applicano alle miscele di aromi.
Entrata in vigore: 18 agosto 2016