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Allergeni: indicazione su prodotti non preconfezionati e per la ristorazione collettiva

22/02/2015 –  Allergeni e Reg (UE) n. 1169/2011  – Implicazioni del Reg. (UE) n. 1169/2011 per gli operatori del settore alimentare: indicazione degli allergeni su prodotti non preconfezionati e per la ristorazione collettiva.

Ai sensi dell’art. 44, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 (infra FIC “Food Information to Consumers”), diversi Stati Membri dell’Unione Europea hanno già notificato alla Commissione Europea, ai sensi della procedura TRIS (Direttiva 98/34/CE), i propri progetti di legislazione riguardo la fornitura delle informazioni relative agli allergeni per gli alimenti non preconfezionati e nel campo della ristorazione collettiva: a tal proposito, infatti, il Regolamento FIC, lascia libertà agli Stati Membri di disporre le modalità concrete di attuazione dell’obbligo (v. anche precedente articolo: https://www.isevenservizi.it/allergeni-informazioni-sui-prodotti-non-preconfezionati/ ).

Ciò che è importante sottolineare è che la mera comunicazione verbale, anche a seguito dei chiarimenti della Commissione (documento Q&A del gennaio 2013), non può essere considerata di per sé sufficiente, ma dovrà sempre essere opportunamente accompagnata da altri efficaci mezzi di messa a disposizione delle informazioni al consumatore quali cartelli, libri ingredienti/ricette, registri informatici accessibili a tutti ecc. …

L’Italia, al momento, non ha ancora notificato nessun progetto normativo alla Commissione UE, ma sta procedendo ad una revisione della normative esistente in materia di etichettatura alimentare (D.Lgs. n. 109/1992), al fine di renderla compatibile con il Regolamento FIC.

In materia di allergeni e prodotti non preconfezionati, la  bozza del nuovo testo adotta una chiara distinzione tra gli alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore e quelli preconfezionati nell’attività commerciale per la vendita diretta (es. “preincarto” a libero servizio).

Per i primi le informazioni dovranno essere fornite con apposito cartello o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti che contengono gli alimenti o al reparto in cui sono esposti, in maniera che esso sia bene in vista e a disposizione del cliente. Su di esso dovranno essere riportati la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti con evidenziazione degli allergeni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento FIC, le condizioni particolari di conservazione e altre informazioni specifiche per particolari tipologie di prodotti (esempio. la data di scadenza per le paste fresche, il titolo alcolometrico, la percentuale di glassatura per i prodotti ittici surgelati, “decongelato”, ecc. …)

Per i preconfezionati ai fini della vendita diretta, alla luce del fatto che essi hanno a tutti gli effetti un’etichetta, è stato invece disposto che le informazioni siano riportate direttamente sul “preincarto”, e precisamente: la denominazione dell’alimento, la quantità netta, la data in cui il prodotto è stato confezionato presso il punto vendita e l’indicazione degli allergeni contenuti secondo le modalità grafiche di cui all’art. 21 del Regolamento FIC.

La bozza dovrebbe essere pubblicata nel primo semestre del 2015 e per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati sui luoghi di vendita, al momento, è previsto un periodo transitorio per l’adeguamento di un anno.

Per quanto riguarda invece la ristorazione, il 6 febbraio 2015 il Ministero della Salute ha diffuso una nota intitolata “indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 1169/2011)”. Ai sensi della medesima, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura (es. ristorante, mensa, scuola, ospedale, ecc. …) anche attraverso un servizio di catering, o per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste dal Regolamento FIC in materia di allergeni. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non potranno essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo.

Gli obblighi di cui al Regolamento FIC, saranno considerati assolti anche nei seguenti casi:

1. L’operatore del settore alimentare si limita ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”;

2. l’operatore del settore alimentare riporta, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento FIC, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.

La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per adempiere all’obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore.

Avv. Cesare Varallo (vedi area dedicata)

Food lawyer e fondatore di www.foodlawlatest.com

 

 

 

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