La Grecia chiede: E’ possibile dare informazioni sugli allergeni solo su richiesta dei consumatori?
In data 13 marzo 2014 la Grecia ha notificato alla Commissione Europea una bozza di decisione ministeriale relativa all’implementazione nazionale dell’art. 44 del Reg. (EU) n. 1169/2011, facente riferimento all’etichettatura degli allergeni sui prodotti non preconfezionati.
Tale articolo è stato indicato dagli addetti ai lavori, sin dall’emanazione del Regolamento, come uno dei punti più controversi della nuova norma, poiché avrebbe consentito agli Stati Membri di adottare – su una materia sensibile come gli allergeni – misure nazionali potenzialmente divergenti e costituenti barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti, con buona pace della chiarezza per il consumatore e della semplificazione per le imprese.
In tal senso, molto clamore aveva già suscitato il chiarimento contenuto nel documento pubblicato dalla DG SANCO il 31 gennaio 2013 “Domande e risposte sull’applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”. Al punto 2.5.3 ci si domandava, infatti, se gli Stati membri potessero adottare misure nazionali con le quali si permetteva che le informazioni sugli allergeni – per gli alimenti non preimballati – fossero comunicate solamente su richiesta del consumatore. La risposta delle Autorità comunitarie, nonostante i conclamati intenti di tutela del consumatore con cui il Regolamento fu emanato, fu la seguente:
“La comunicazione su richiesta ” di informazioni sugli allergeni” non è considerata come “un mezzo atto a fornire informazioni”. Tuttavia, in un approccio pragmatico, le misure nazionali possono prevedere, a titolo indicativo, che le informazioni particolareggiate relative alle sostanze che provocano allergie o intolleranze utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non preimballati possano essere comunicate su richiesta del consumatore, purché l’operatore comunichi in posizione evidente e in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali indicazioni possono essere ottenute su richiesta. Ciò indicherebbe già al consumatore che l’alimento è suscettibile di provocare allergie o intolleranze e che informazioni in merito sono disponibili e facilmente accessibili.”
Le informazioni dovranno essere immediatamente accessibili e disponibili
E’ evidente come tale chiarimento abbia allargato le maglie attraverso le quali gli Stati Membri potranno legiferare in materia, a scapito ancora una volta della chiarezza, della semplificazione, dell’uniformità normativa nei ventotto Stati Membri e, in una certa qual misura, della tutela della salute del consumatore.
Non stupisce, quindi, la notifica da parte della Grecia di una delle prime misure nazionali sul punto.
A seguito della notifica, l’applicazione della norma rimane sospesa fino al termine del cd. Standstill period (in questo caso 16 giugno 2014) per consentire agli altri Stati Membri ed alle parti interessate di avanzare obiezioni in merito; solamente qualora la norma superi tale vaglio, essa potrà poi essere trasfusa in un vero e proprio atto avente valore di legge sul territorio dello Stato Membro notificante.
Venendo al contenuto della bozza di regolamentazione notificata dalla Grecia, è interessante notare come essa si denoti da un approccio piuttosto prudente e garantista della completa informazione al consumatore, non sfruttando del tutto gli ampi spazi concessi dal chiarimento della Commissione sopra riportato.
Le indicazioni sugli allergeni, infatti, dovranno “essere immediatamente disponibili e accessibili sul luogo di vendita/offerta degli alimenti non preimballati o in caso di vendita a distanza prima dell’effettuazione della vendita. Dovranno essere leggibili e in ogni caso fornite al consumatore prima della vendita/messa a disposizione degli alimenti.” (art. 5).
Le informazioni dovranno essere obbligatoriamente fornite in lingua greca e, su base volontaria, anche in altre lingue ma, qualora vogliano essere comunicate solo oralmente al consumatore, dovranno essere soddisfatti cumulativamente i seguenti tre requisiti:
1) deve essere apposta un’insegna in un luogo evidente, facilmente visibile e accessibile che rimanda al punto in cui sono disponibili le informazioni, oppure un’insegna che invita il consumatore a rivolgersi al personale dell’impresa per informarsi sulle sostanze o sui prodotti presenti negli alimenti venduti che provocano allergie o intolleranze;
2) le indicazioni sono disponibili anche in forma cartacea o elettronica all’interno dell’impresa in cui si vende l’alimento in questione e, su richiesta, sono facilmente accessibili da parte del consumatore, del personale e delle autorità competenti per la documentazione del controllo;
3) le indicazioni sono sempre fornite al consumatore prima della vendita/messa a disposizione dell’alimento e sempre nel luogo di vendita dell’alimento da parte di personale adeguatamente addestrato o mediante un mezzo elettronico, senza comportare un costo aggiuntivo al consumatore.
L’uso di segni grafici o pittogrammi sarà poi autorizzato, purché essi accompagnino e non sostituiscano la denominazione dell’allergene prevista nell’Allegato II al Reg. (UE) n. 1169/2011.
Dopo la Grecia anche il Belgio si pronuncia
In data 4 aprile 2014, poi, il Belgio ha provveduto anch’esso alla notifica di un proprio Regio Decreto in materia.
In base a tale normativa, qualora l’informazione sugli allergeni voglia essere fornita solo verbalmente dall’operatore o dal personale addetto, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
a) su richiesta del consumatore la richiesta deve essere fornita immediatamente, nel luogo in cui il prodotto è posto in vendita e prima che l’acquisto sia concluso;
b) sia elaborata ed attuata una procedura interna alla struttura, nell’ambito dell’autocontrollo, idonea a garantire che la dichiarazione sia correttamente fornita;
c) la procedura di cui alla lettera b) sia ripresa in forma scritta, su supporto fisico o elettronico, e sia facilmente accessibile all’interno della struttura di vendita da parte del personale addetto e dalle Autorità di controllo;
d) il personale addetto sia formato sui rischi connessi a allergie e intolleranze alimentari;
e) il consumatore non sia soggetto ad alcuna spesa aggiuntiva.
Il decreto richiede anche (art. 5), che le seguenti indicazioni siano apposte in maniera ben visibile e chiaramente leggibile nel punto in cui i prodotti non preimballati sono messi in vendita (se più sono in punti, dovranno essere esposte in ogni punto):
a) l’indicazione del punto in cui, o del dispositivo tramite il quale, la dichiarazione sugli allergeni è fornita, oppure l’invito a rivolgersi al personale per avere l’informazione;
b) un’indicazione che avverta il consumatore che la composizione dei prodotti può cambiare di volta in volta.
Avv. Cesare Varallo – Esperto in diritto alimentare e fondatore di www.foodlawlatest.com