29/03/2023 – Pubblicato il nuovo Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana (GU n.55 del 6-3-2023), entrato in vigore il 21/03/2023, definisce le modalità di gestione delle acque potabili, con tempi di applicazione differenti per i diversi requisiti definiti negli articoli ed abroga il Decreto legislativo 31/2001.
Si sintetizzano i contenuti dei diversi articoli evidenziando le modifiche e novità rispetto al precedente decreto.
Negli Obiettivi del decreto, descritti all’Art. 1, oltre alla protezione della salute umana ottenuta assicurando che le acque siano salubri e pulite, si cita anche il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano. Si tratta pertanto di un obiettivo di ampia portata che prende in considerazione l’accesso ad un bene primario e di pubblica utilità;
L’Art. 2 – Definizioni – riporta un elenco di nuove termini utilizzati nel testo, tri i quali citiamo: “allacciamento idrico”, “punto di consegna”, “punto di utenza o punto d’uso”, “casa o chiosco dell’acqua”, “area di ricarica o alimentazione”, “sistema di fornitura idro-potabile”, “filiera idro-potabile”, “edifici prioritari o locali prioritari”, “gestore idro-potabile”, “gestore della distribuzione idrica interna”, “Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)”, “Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)”, “Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO)”, “Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)”, “controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano”, “pericolo”, “misura di controllo”, “piano di sicurezza dell’acqua”, “operatore economico” riferito a reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. Una attenta lettura delle numerose e nuove definizioni è pertanto utile per meglio comprendere l’applicazione del Decreto;
Nell’Art. 3 – Campo di applicazione ed esenzioni – oltre a quelle relative alle acque minerali e medicinali, di particolare interesse per il settore alimentare è la possibile esclusione anche di tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato se rispettano questi due criteri:
- provengono da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare, e pertanto sono soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare quelle definite con i principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP), fatto salvo il rispetto per le stesse del rispetto dei valori di parametro riportati nell’allegato I, Parti A (Parametri microbiologici) e B (Parametri chimici);
- la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall’autorità sanitaria territorialmente competente.
risulta pertanto evidente che la possibile esclusione viene decisa dall’autorità sanitaria competente e non dall’operatore del settore alimentare.
Sono escluse anche le acque destinate esclusivamente ad usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati oppure perché sono oggetto di specifiche leggi. Tali utilizzi sono riportati nell’Allegato V del Decreto e comprendono:
- acque ad uso agricolo (uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in risaia, lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole, preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti),
- acque ad uso civile (utilizzate in impianti e circuiti termici, se sono strutturalmente separati dai circuiti delle acque destinate al consumo umano, utilizzate per il lavaggio di strade e di superfici, lo spurgo di fognature, l’alimentazione di impianti antincendio, il lavaggio di materiali inerti),
- acque ad uso idroelettrico,
- acque per usi industriali, produzione di beni e servizi (quali impianti termici, circuiti di riscaldamento, impianti di estrazione, impianti di condizionamento e refrigerazione da parte di imprese industriali, artigianali, commerciali), per servizi di autolavaggio, in torri di raffreddamento, in attività minerarie ed estrattive.
Tali utilizzi devono garantire un’adeguata segregazione dalle reti di distribuzione delle acque potabili, in particolare misure di controllo sulle reti che garantiscano l’assenza di rischio di miscelazione di acque non potabili con quelle potabili e l’identificazione inequivocabile delle reti idriche a diversa destinazione d’uso.
Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti devono essere conformi ai requisiti del Decreto fino al punto di imbottigliamento, quelle prodotte dalle case dell’acqua nel punto di consegna alla casa dell’acqua e nel punto di utenza, da questo punto in poi sono considerate “alimenti”.
L’Art. 4 elenca gli Obblighi generali. Tra questi quelli correlati alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano che comprendono:
- il divieto di contenere microrganismi, virus e parassiti, o sostanze chimiche in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana,
- il rispetto dei requisiti minimi stabiliti nell’Allegato I, Parti A (Parametri microbiologici), B (Parametri chimici) e D (Parametri pertinenti la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni);
- la conformità a valori per parametri supplementari non riportati nell’allegato I che saranno stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MASE, su proposta dell’ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanità;
- l’applicazione delle misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15.
Sono poi definiti obblighi per la valutazione delle perdite di rete idrica, la valutazione di miglioramenti per la riduzione di tali perdite e la comunicazioni di questi dati alla Commissione Europea.
Per quanto riguarda il confronto tra i requisiti minimi relativi ai parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano il confronto delle Parti A, B e C con l’Allegato I del precedente D. Lgs. 31/2001 è il seguente:
- Parametri microbiologici: sono rimasti immutati sia per parametri (Escherichia coli e Enterococchi intestinali) che per valori di parametro (0/100 ml). Sono stati eliminati i parametri per le acque messe in vendita in bottiglie e contenitori;
- Parametri chimici: si evidenziano i seguenti cambiamenti
- antimonio: aumento valore di parametro da 5 μg/l a 10 μg/l
- inserimento Bisfenolo A con valore di parametro 2,5 μg/l
- boro: aumento valore di parametro da 1,0 mg/l a 1,5 mg/l (con deroga a 2,4 per acqua desalinizzata o in regioni con elevati livelli di boro nelle acque sotterranee)
- inserimento clorato con valore di parametro 0,25 mg/l entro il 12/01/2026 se il sistema di disinfezione usato non genera clorato. Nei casi in cui il sistema di disinfezione genera clorato si applica 0,70 mg/l
- rame: aumento valore di parametro da 1 mg/l a 2 mg/l
- inserimento acidi aloacetici (HAAS) con valore di parametro 60 μg/l
- inserimento microcistina-LR con valore di parametro 1,0 μg/l da misurare solo in caso di fioritura algali
- inserimento PFAS totali con valore di parametro 0,50 μg/l
- inserimento uranio con valore di parametro 30 μg/l
- Parametri indicatori: suddivisa in due parti C1 e C2, si evidenziano i seguenti cambiamenti
- C1 Parametri indicatori: eliminati i valori consigliati per durezza, residuo secco a 180 °C e disinfettante residuo, tutti gli altri parametri restano immutati;
- inserita Parte C2 per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione che comprende solidi disciolti totali ≥ 100 mg/l, durezza totale ≥ 15 °F, calcio ≥ 30 mg/l, magnesio ≥ 10 mg/l.
- Parte D: nuova parte inserita per la gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interna, comprende i seguenti due parametri
- Legionella: con valore di parametro < 1000 UFC/l;
- piombo: con valore di parametro 5,0 μg/l
L’Art 5 stabilisce i punti in cui i valori dei parametri di cui all’Art. 4 devono essere rispettati per le acque destinate al consumo umano e le relative responsabilità, nel caso di reti di distribuzione, acque fornite da una cisterna, acque confezionate in bottiglie o contenitori, per le acque utilizzate in una impresa alimentare, acque prodotte dalle case dell’acqua, acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno nel punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati.
(continua – nel prossimo periodo ulteriori articoli di approfondimento e conclusione della trattazione del nuovo testo di legge)