28/10/2015 – Sistema ACA – Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Affinché lo scambio di informazioni tra autorità sui controlli ufficiali su alimenti e mangimi, specie in tema di pratiche fraudolente ed aventi rilevanza transnazionale, sia condotto nel modo più efficiente possibile è opportuno istituire un sistema informatico, vale a dire il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA»), volto a fornire agli organi di collegamento designati in ciascuno Stato membro, conformemente all’art. 35 del Reg. (CE) n. 882/2004, gli strumenti necessari per agevolare l’esecuzione pratica dello scambio di informazioni previsto da tale regolamento.
Gli Stati membri devono in particolare indicare quali degli organi di collegamento di cui all’art. 3, par. 2, sono designati ai fini dello scambio di informazioni su possibili non conformità perpetrate attraverso pratiche ingannevoli e fraudolente. Una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa viene chiusa dall’organo di collegamento che ha caricato la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità a norma dell’art. 5, par. 1, lett. b), in seguito al ricevimento di una risposta adeguata a tale richiesta di assistenza o a tale notifica di non conformità da parte dell’organo di collegamento che la riceve. Dopo 6 mesi di inattività della notifica la procedura è chiusa automaticamente.
Il sistema è destinato esclusivamente alle autorità e deve garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati sensibili. Tuttavia, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui all’art. 4, par. 1, all’art. 11, all’art. 12, par. 1, e agli art. da 13 a 17 del Reg. (CE) n. 45/2001, laddove tale limitazione costituisce una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all’art. 20, par. 1, lett. a) ed e) durante il periodo nel quale sono pianificate o svolte azioni per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti o per assicurare il rispetto della normativa in materia di mangimi o di alimenti nel caso specifico al quale si riferiscono le informazioni.
Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L280 del 24/10/2015