Il Regolamento (UE) n. 653/2014 modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei
bovini e l’etichettatura delle carni bovine.
Le carni bovine importate nel territorio dell’Unione, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all’articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione: “Origine: non UE” e “Macellato in: (nome del paese terzo)”.».
A decorrere dal 13 dicembre 2014 sono soppressi gli articoli che regolamentavano l’etichettatura facoltativa delle carni bovine. A partire da tale data le informazioni volontarie dovranno essere fornite in ossequio ai principi generali stabiliti dal Reg. UE n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo alle definizioni e ai requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine preconfezionate fresche e congelate.
Entro:
- il 18 luglio 2019, per le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa, e
- il 18 luglio 2023, per le disposizioni in materia di identificazione elettronica,
la Commissione presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio le relazioni corrispondenti relative all’attuazione e all’impatto del presente regolamento, riguardanti tra l’altro, nel primo caso, la possibilità di sottoporre a riesame le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa e, nel secondo caso, la fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione dell’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione.