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Obbligo di indicazione dell’origine per frutta secca, frutta a guscio, banane e altri prodotti ortofrutticoli

08/01/25 – Obbligo di indicazione dell’origine per frutta secca, frutta a guscio, banane e altri prodotti ortofrutticoli

A partire dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2023/2429, che introduce nuove regole per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti trasformati derivati e delle banane. Queste norme puntano a armonizzare le regole esistenti, semplificare le procedure e migliorare la trasparenza per i consumatori.

Prodotti Coinvolti e Obblighi Specifici

Frutta secca, frutta a guscio, fichi secchi e uva secca

  1. Indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta:
    • Il Paese di origine deve essere chiaramente riportato sull’imballaggio.
    • L’indicazione deve essere più visibile rispetto ad altre informazioni, come quelle relative all’imballatore o allo speditore, qualora i Paesi non coincidano.
  2. Vendite a distanza:
    • Nei contratti online o a distanza, l’origine deve essere comunicata al consumatore prima della conclusione dell’acquisto.
  3. Vietati descrittori di qualità non regolamentati:
    • Non possono essere utilizzati termini come “premium” o “supreme” che potrebbero indurre in errore il consumatore sulla qualità.

Funghi non coltivati freschi, capperi, mandorle amare, frutta a guscio sgusciata (mandorle, nocciole, noci comuni, macadamia, pistacchi, pinoli), noci di pecan, agrumi secchi, miscugli di noci tropicali e altra frutta a guscio, banane platano essiccate e zafferano

  1. Indicazione obbligatoria dell’origine:
    • Pur essendo esenti da altre norme di commercializzazione, questi prodotti devono comunque riportare il Paese di origine in modo chiaro e leggibile.
  2. Vendite a distanza:
    • Anche per questi prodotti, l’origine deve essere disponibile e consultabile dal consumatore prima di completare un acquisto online o a distanza.
  3. Esenzione da altre norme di commercializzazione:
    • Non sono soggetti alle regole specifiche dell’UE per calibrazione, presentazione o classificazione, ma devono rispettare l’obbligo di indicare l’origine.
  4. Chiarezza delle indicazioni:
    • Vietato l’uso di termini non regolamentati, come “supreme” o “premium”, per evitare confusione sulla qualità.

Altri Prodotti Coinvolti

  • Banane mature: devono riportare obbligatoriamente l’origine sull’imballaggio.
  • Miscugli di prodotti ortofrutticoli: per confezioni fino a 10 kg, è possibile utilizzare diciture generiche sull’origine, come “UE”, “non UE” o “UE e non UE”.

Obiettivi del Regolamento

Queste norme mirano a migliorare la trasparenza per i consumatori, tutelarli da informazioni fuorvianti e garantire che l’origine dei prodotti sia chiaramente comunicata. L’obbligo di indicare l’origine si applica anche ai prodotti acquistati online, promuovendo scelte d’acquisto più consapevoli. Inoltre, si punta a ridurre gli sprechi alimentari e a favorire una maggiore coerenza nelle regole applicate ai diversi prodotti ortofrutticoli.

 

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