Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, adeguando la normativa interna a convenzioni internazionali cui l’Italia aveva aderito da tempo.
Il Decreto fa riferimento soltanto agli enti collettivi, in quanto le imprese individuali non sono destinatarie delle previsioni ivi contenute e, del pari, ne sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
La norma prevede la responsabilità amministrativa diretta delle persone giuridiche, società e associazioni, nel caso in cui i soggetti che agiscono in nome e per conto degli enti di cui sopra commettano i reati tassativamente indicati nel testo di legge, nell’interesse esclusivo o concorrente dell’ente, ovvero semplicemente a suo vantaggio: la presenza di uno dei due requisiti consente l’imputabilità dell’ente. Non soltanto, quindi, quando il comportamento illecito abbia fatto trarre all’ente un vantaggio, patrimoniale o meno (non è necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico), ma anche quando il soggetto, nel commettere il reato, abbia perseguito l’interesse dell’ente, pure in assenza di un risultato positivo e concreto (sul punto, per coloro che volessero approfondire il tema, si rimanda alla lettura della sentenza delle Sezioni Unite del 2014 sul caso Thyssen; per un commento sintetico, Cassazione n. 40033/2016).
L’apparato sanzionatorio predisposto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ha l’intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica con la previsione di quattro diversi tipi di sanzioni amministrative: pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.
Gli articoli 6 e 7 del decreto individuano i casi di esclusione della responsabilità dell’ente, differenziando in base all’autore del fatto illecito. In sintesi, l’ente non risponde se dimostra che prima della commissione del fatto l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di gestione idonei a prevenire reati quali quello verificatosi, nonché ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ad un organismo dell’ente, denominato Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Ciò premesso, il servizio offerto consiste nella preparazione e stesura del Modello Organizzativo, comprensivo di Codice Etico e sistema disciplinare, attraverso un supporto alla Società fornito dalle prime fasi di risk analysis sino alla stesura delle procedure. Obiettivo principale è quello di fornire gli strumenti conoscitivi ed organizzativi affinchè, ancor prima della stesura del Modello, il rischio di commissione dei reati possa essere, se non eliminato, sensibilmente ridotto. L’assistenza nella stesura del Modello viene prestata tenendo conto delle pronunce della Cassazione sul tema, quale, da ultimo, la sentenza n. 9132 del 2017 che definisce la presenza di un efficace sistema di deleghe un requisito la cui assenza rende di per sé inidoneo il Modello. L’assistenza pertanto, ancor prima della stesura del Modello e della fase di risk analysis e risk assessment prodromica alla stesura dello stesso, viene prestata a livello di consulenza in ambito di corporate governance (esame e studio dell’organigramma e delle deleghe esistenti), nell’osservanza delle indicazioni date dalla giurisprudenza. Il fine è quello di creare per la Società un sistema snello, al cui interno il Modello organizzativo ed eventuali sistemi di gestione esistenti (a titolo esemplificativo, sistema di gestione della sicurezza rispondente ai requisiti dettati dall’articolo 30 del DLgs. 81/08, sistemi qualità ISO, standard di certificazione privata BRC/IFS) siano coordinati tra di loro ed operativi, non solo sulla carta bensì nella realtà aziendale. Come detto, requisito di validità del Modello è la presenza di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il servizio comprende l’attività di consulenza per l’Organismo di Vigilanza, per l’attività di audit e controllo sull’effettiva applicazione del Modello e delle relative procedure (ad esempio, come svolgere i controlli a campione, come potenziare i flussi informativi). L’Organismo di Vigilanza, tra i diversi compiti, è tenuto anche a mantenere aggiornato il Modello. Numerosi infatti sono gli interventi del Legislatore, direttamente sul testo del DLgs. 231/2001, o indirettamente sul testo degli articoli dei reati presupposto. A titolo esemplificativo, in materia di corruzione tra privati, il D.Lgs. 38/2017 ha apportato importanti modifiche all’articolo 25 ter lettera s) del D.Lgs. 231/2001, inasprendo la sanzione prevista a carico della società, nonchè rinviando al reato di corruzione tra privati nuova formulazione (modifiche principali:-sanzionati i comportamenti di coloro che esercitano funzioni direttive; -eliminato il requisito del nocumento) ed inserendo il nuovo reato di cui all’art. 2635 bis c.c. rubricato “istigazione alla corruzione tra privati”. In presenza di interventi del Legislatore quale quello citato, compito dell’Organismo di Vigilanza è aggiornare il Modello all’interno della parte generale e speciale e, nel caso di specie, della procedura “Rapporti con gli enti privati”, procedura specifica volta a ridurre al minimo il rischio di commissione del reato citato. Di norma, a Modello e procedure ultimate, il servizio si conclude con la formazione del personale, requisito fondamentale ai fini dell’efficace attuazione del Modello.
Concludendo la riflessione, si ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello organizzativo siano fondamentali per la Società non solo al fine di evitare la contestazione e condanna per la responsabilità amministrativa bensì, ancor prima, la costruzione del Modello è senza dubbio un’occasione per la Società per rivedere il proprio assetto organizzativo e predisporre un efficace sistema di prevenzione della commissione di reati. Si tiene a ribadire l’importanza dell’aggiornamento del Modello, considerato che l’elenco dei reati presupposto (tra cui si annoverano le frodi alimentari, articolo 515 cp) è in costante ampliamento (a titolo esemplificativo, la Commissione Caselli che sta attualmente lavorando a un progetto di riforma dei reati agro-alimentari ha proposto di estendere l’applicabilità del D.Lgs. 231 anche ai reati contro la salute pubblica (es. 444 cp commercio di sostanze alimentari nocive).
ISeven Servizi s.c. segue i propri clienti nella materia di cui si è trattato, prestando servizi di consulenza per la redazione di Modelli organizzativi nonché attività di supporto per Organismi di Vigilanza, nell’interesse sia di aziende private che di associazioni di categoria: quest’attività è svolta in collaborazione con l’avv. Carlotta Gribaudi professionista che da anni si è specializzata nella materia.
L’avv. Gribaudi opera all’interno del team di avvocati penalisti Legale231 professionisti esperti nella materia della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Avendo maturato esperienza sia processuale che di consulenza in materia di compliance 231, il team è in grado di offrire un valido supporto alle Aziende, prestando diversi servizi, che vanno dalla stesura ed aggiornamento del Modello organizzativo 231, sino all’assistenza all’Organismo di Vigilanza o assunzione diretta del ruolo di ODV, ed all’attività di formazione.