20/07/2021 – Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 maggio 2021 ha approvato l’intesa relativa alle “Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” andando di fatto a sostituire il precedente documento che era stato approvato il 13 novembre 2008.
La nuova LINEA GUIDA, nel paragrafo relativo al campo di applicazione, al fine di giustificare la revisione delle linee guida, riporta le seguenti indicazioni: “ Inoltre, in ambito nazionale diversi sono stati i chiarimenti forniti di volta in volta alle autorità di controllo sulle modalità di gestione delle singole notifiche per uniformare l’applicazione della normativa vigente. Pertanto, anche alla luce dell’esperienza acquisita nella gestione operativa del sistema d’allerta nazionale, emerge la necessità di modificare ed integrare la precedente Intesa Stato Regioni mediante la predisposizione di un protocollo operativo aggiornato.”
La nuova LINEA GUIDA sottolinea con maggiore enfasi l’inclusione dei MOCA, precedentemente citati ma in maniera meno marcata. Di fatto il campo di applicazione della nuova LINEA GUIDA recita: “Le presenti linee guida si applicano ogni qual volta esista un rischio per la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente dovuto ad alimenti, mangimi e materiali od oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)”. Sono compresi, nel campo di applicazione, anche eventuali riscontri ottenuti nell’ambito dell’autocontrollo su alimenti, mangimi o MOCA già immessi sul mercato.
Le esclusioni riguardano:
- I criteri microbiologici di igiene di processo;
- Le frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore.
Nei capitoli relativi ai così detti “Punti di Contatto” (ovvero ai diversi punti della rete che collega gli enti locali – ASL – agli enti nazionali – Ministero della Salute) non si fa più riferimento agli uffici periferici del Ministero della Salute.
Nel proseguo della LINEA GUIDA si mettono in luce le principali competenze dei tre “punti di contatto” (di seguito indicati anche come PdC, come ASL, Regioni o province autonome, Ministero), come di seguito riassunto.
Competenze delle ASL
Tra le competenze delle ASL troviamo:
- Attivazione del sistema di allerta, a seguito delle seguenti situazioni:
- Controllo ufficiale presso OS;
- Autocontrollo OS;
- Gestione reclamo consumatore;
- Malattia trasmessa da alimenti.
Verifiche su OS, ovvero:
- Gestione delle liste di distribuzione;
- Verifica sul ritiro/richiamo dei prodotti (a tal proposito si rammenta che è compito dell’OS procedere al ritiro e se del caso al richiamo dal mercato del prodotto non conforme);
- Verifica sul produttore.
Gestione dei flussi informativi, ovvero:
- Creazione della notifica originale in applicativo iRASFF;
- Gestione del Follow-up;
- Comunicazione con il punto di contatto Regionale;
- Gestione del richiamo (dal punto di vista della comunicazione istituzionale, es. sito del Ministero);
- Gestione della revoca dell’allerta (nel caso in cui siano venute meno le condizioni che avevano portato alla sua attivazione).
Competenze delle Regioni
Le Regioni tengono i rapporti con le autorità competenti locali del proprio territorio, i laboratori ufficiali, l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome coinvolte, garantendo la tempestività dell’informazione.
Le Regioni mettono in atto le seguenti azioni:
- Attraverso l’applicativo informatico della Commissione Europea (iRASFF), provvedono a: effettuare una valutazione delle informazioni ricevute, verificare la correttezza formale della compilazione del format e della documentazione allegata, validare e inviare tempestivamente le notifiche/follow up inserite in iRASFF.
- Provvedono, per il tramite di e-mail, a: comunicare le notifiche/follow up al PdC nazionale e ai PdC regionali interessati, trasmettere ai PdC regionali interessati e al PdC nazionale eventuali non conformità, trasmette ai PdC locali interessati, della propria regione le informazioni pervenute dai PdC regionali e dal PdC nazionale.
- Se del caso, assicurano la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute del richiamo e l’aggiornamento delle informazioni previste da parte di OS.
- Analizzano i dati delle notifiche gestite annualmente al fine di indirizzare e programmare l’attività di controllo ufficiale.
- In funzione della propria organizzazione, assicurano che l’elenco dei PdC locali siano aggiornati e condivisi tra i PdC stessi.
- Possono organizzare e promuovere incontri ed attività di formazione finalizzati a rendere omogeneo l’approccio della gestione delle notifiche sul tenitorio di propria competenza.
Competenze del punto di contatto nazionale
Il punto di contatto nazionale per il sistema di allerta provvede:
- allo scambio rapido delle informazioni con gli altri componenti della rete;
- alla valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d’allerta e le notifiche per informazione sia nazionali che di quelle comunitarie;
- alla validazione della notifica;
- alla trasmissione al sistema d’allerta comunitario della Commissione (Sante-Rasff) delle informazioni acquisite e degli esiti delle verifiche pervenute dai punti di contatto regionali (follow up);
- all’elaborazione dei rapporti annuali (report) relativi alle allerte gestite;
- all’organizzazione e promozione di incontri ed attività di formazione finalizzati a rendere omogeneo l’approccio della gestione delle notifiche di allerta sul territorio nazionale.
Proseguendo, la LINEA GUIDA identifica, nell’Allegato Operativo, i casi in cui la notifica RASFF non trova applicazione, i casi in cui sia richiesto o potrebbe essere richiesto un’azione rapida in un altro paese membro e i casi in cui può essere richiesta una valutazione del rischio ad hoc.
La LINEA GUIDA inoltre facendo riferimento alla tematica della Rintracciabilità, riporta quanto di seguito:
“Si ricorda che l’accordo 20 luglio 2005, alla luce degli artt. 17,18, 19 e 20 del Regolamento CE 178/2002, ed in funzione dell’obiettivo del capo IV (Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni d’emergenza) del medesimo regolamento, ha già fornito indicazioni per:
- gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sull’applicazione delle norme della rintracciabilità, ritiro e richiamo degli alimenti e dei mangimi;
- gli organi del Servizio Sanitario Nazionale, sulle modalità di conduzione dei controlli per la verifica dell’efficacia delle procedure di rintracciabilità, ritiro e richiamo degli alimenti”.
La LINEA GUIDA rammenta, facendo riferimento alla tematica del Richiamo dei prodotti alimentari, mangimi e MOCA, che l’OS deve provvedere, oltre agli adempimenti sulla tracciabilità e di Ritiro, anche al Richiamo.
Sul sito del Ministero della Salute è pubblicata la nota relativa alle procedure di Richiamo dei prodotti oggetto di notifica e il modello di comunicazione di richiamo. Sarà cura dell’Autorità sanitaria locale competente sul produttore o titolare del marchio verificare che il richiamo presente nei punti vendita sia contestualmente pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
La LINEA GUIDA infine identifica le modalità di:
- Attivazione del sistema di allerta e procedure di notifica, ovvero: Notifica originale, follow up – esito degli accertamenti, chiusura di una notifica, revoca e modifica delle notifiche, identificazione per il PdC nazionale e i PdC regionali e provinciali, coinvolgimento dell’ISS.
- Adozione di provvedimenti sui prodotti ritirati.
In definitiva si può concludere che il nuovo documento è stato riorganizzato nella sua struttura razionalizzando gli argomenti in capitoli nuovi o già presenti e aggiungendo nuove informazioni che rendono più comprensibile le responsabilità spettanti ai diversi attori coinvolti nell’Allerta di un prodotto alimentare, senza dimenticare gli obblighi delle Aziende Produttrici (OS).