16/03/2021 – Nuovo Decreto n. 27 del 02/02/21
In data 11/03/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 27 del 2 febbraio 2021.
Il Decreto, che entrerà in vigore a far data dal 26/03/2021, è finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il D.lgs. è costituito da 20 articoli e 3 allegati.
Si riportano di seguito alcune note di introduzione ai contenuti del Decreto.
All’articolo 2 sono definite le Autorità Competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli specificando quanto di competenza del Ministero della salute e quanto del Ministero per le politiche agricole e forestali. Al personale delle Autorità competenti, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
All’articolo 4 sono espressi i criteri per la gestione dei Controlli Ufficiali e delle altre attività ufficiali. I controlli applicati dalle autorità competenti sono eseguiti in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dal regolamento UE 2017/625. I controlli ufficiali saranno eseguiti senza preavviso tranne che in alcuni casi. L’autorità rilascerà una documentazione scritta del controllo eseguito che sarà resa disponibile all’operatore oggetto del controllo.
All’articolo 5 sono espressi i criteri relativi alle Non Conformità, che potranno essere di due livelli:
- non conformità minori (nc), quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
- non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.
L’articolo definisce anche le tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali che le Autorità competenti possono disporre al fine di tutelare la salute pubblica.
All’articolo 6 sono espressi gli Obblighi degli Operatori al momento del controllo da parte dell’Autorità designata, in particolare dovrà dare accesso:
- alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
- ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
- ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti.
L’Operatore dovrà inoltre fornire assistenza e collaborazione al personale delle Autorità che effettuano i controlli. Dare la possibilità alle Autorità di controllo di prelevare gratuitamente una quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni per l’analisi secondo quanto disposto dall’articolo 34 del Regolamento UE 2017/625.
Fra quanto riportato negli articoli successivi si evidenzia in particolare:
- la possibilità, nei casi previsti, della Controperizia, prevedendo di mettere a disposizione degli operatori dei controcampioni analoghi al prodotto prelevato per le analisi (articolo 7);
- la Controversia, ovvero la possibilità di attivare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito sfavorevole, l’iter di revisione della documentazione relativa all’analisi da parte dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) (articolo 8);
- la definizione di laboratori ufficiali (articolo 9), laboratori nazionali di riferimento (articolo 10), laboratori di autocontrollo del settore mangimistico (articolo 11);
- le disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (articolo 14);
- le modifiche al Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158 (articolo 15);
- le disposizioni in materia di alimenti addizionati di vitamine e minerali e altre sostanze ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006.
Gli allegati sono così strutturati:
- l’Allegato I è relativo alla gestione delle attività inerenti i Campionamenti ufficiali;
- l’Allegato II è relativo ai metodi di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini del controllo della loro conformità ai limiti massimi di residui (LMR);
- l’Allegato III è relativo ai metodi di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la verifica delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei settori di cui all’articolo 2, comma 3, salvo quanto previsto da norme europee e nazionali speciali.