20/09/2017 – Prodotto di montagna – Indicazione facoltativa
Sono state emanate disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
E’ stato infatti pubblicato il decreto che disciplina, in conformità al Reg. (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e al Reg. (UE) 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» i seguenti aspetti:
- le condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
- la concessione della deroga all’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» per operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna;
- gli adempimenti degli operatori;
- il monitoraggio e i controlli.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il D.M. del 30/12/2003 recante «Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell’albo dei prodotti di montagna».
Fonte : GURI Serie Generale n. 214 del 13/09/2017