27/08/2017 – Grano duro: pubblicato il Decreto del 26 luglio 2017 “Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro” (vedi testo del Decreto)
Grano duro: pubblicato il Decreto del 26 luglio 2017 “Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro”
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.
Sull’etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture:
- «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
- «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.
Qualora le operazioni di cui sopra avvengono nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE». In deroga a quanto appena indicato, qualora il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, per l’operazione coltivazione può essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: UE, non UE, UE e non UE» a seconda dell’origine.
Le indicazioni sull’origine sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) non è inferiore a 1,2 millimetri.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.
Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.
I prodotti di cui all’art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.
Data entrata vigore: 13 febbraio 2018.
Fonte: GURI Serie Generale n. 191 del 17/08/2017