27/08/2017 – Prodotti fitosanitari: pubblicato il Regolamento (UE) 2017/1432 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri per l’approvazione delle sostanze attive a basso rischio (vedi testo del Regolamento)
L’allegato II, punto 5, del Reg. (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento e si applica a decorrere dal 28 agosto 2017, salvo nel caso delle procedure per le quali il comitato abbia espresso un voto sul progetto di regolamento presentatogli senza che detto progetto di regolamento sia stato adottato entro 28 agosto 2017.
I microrganismi destinati all’uso nei prodotti fitosanitari sono valutati a livello di ceppo in conformità alle specifiche prescrizioni relative ai dati stabilite nella parte B dell’allegato del Reg. (UE) n. 283/2013.
I microrganismi andrebbero pertanto individuati e caratterizzati a livello di ceppo anche per valutarne la conformità ai criteri che riguardano le sostanze attive a basso rischio, in quanto le proprietà tossicologiche di ceppi diversi, pur appartenenti alla stessa specie di microrganismi, possono presentare notevoli differenze. Un microrganismo può essere considerato a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo esso abbia mostrato resistenza multipla agli antimicrobici impiegati in medicina per uso umano o veterinario.
Andrebbe indicato chiaramente che i baculovirus, una famiglia di virus avente specifici organismi ospiti che infetta esclusivamente gli artropodi e si presenta prevalentemente nell’ordine dei lepidotteri, sono da considerare sostanze a basso rischio in quanto non si hanno evidenze scientifiche che i baculovirus siano nocivi per gli animali e gli esseri umani.
A norma dell’art. 16 della Dir. 2000/60/CE le sostanze che presentino un rischio significativo per l’ambiente acquatico o attraverso quest’ultimo sono definite a livello dell’UE sostanze prioritarie e inserite in un elenco figurante nell’allegato X di detta direttiva.
Le sostanze prioritarie figuranti in detto elenco non dovrebbero pertanto essere considerate sostanze attive a basso rischio.
I semiochimici, sostanze emesse da piante, animali e altri organismi per comunicare all’interno di una stessa specie o tra diverse specie, hanno una modalità di azione specifica per bersaglio e non tossica e sono presenti in natura. Sono generalmente efficaci a dosaggi molto bassi, spesso paragonabili ai livelli a cui sono presenti in natura. Alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate è altresì opportuno disporre che i semiochimici siano considerati sostanze attive a basso rischio.
Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L205 del 08/08/2017