13/06/2017 – Il Mipaaf ha notificato a Bruxelles lo Schema di Decreto interministeriale concernente l’indicazione dell’origine in etichetta del riso, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Prima di essere adottato in Consiglio dei Ministri è necessario che il provvedimento passi il vaglio della Commissione europea.
Conformemente al presente schema di decreto sull’etichetta del riso, qualora tale schema diventasse legge, dovranno essere indicate le seguenti diciture:
- “Paese di coltivazione del riso”: nome del paese nel quale è stato coltivato il risone;
- “Paese di lavorazione”: nome del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
- “Paese di confezionamento”: nome del paese nel quale è stato confezionato il riso.
Qualora invece la coltivazione o la lavorazione del risone avvenga nei territori di più Paesi UE o extra UE, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, potranno essere utilizzate le seguenti diciture: “UE”, “non UE”, “UE e non UE”.
Il presente decreto stabilisce altresì le modalità di indicazione di tali diciture (punto evidente e stesso campo visivo; facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili; in caratteri la cui altezza della “x” non sia inferiore a 1,2 mm).
Il presente schema di decreto stabilisce anche una clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi della quale le disposizioni del presente decreto non si applicheranno ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese terzo.
Le disposizioni del presente decreto si applicheranno in via sperimentale fino al 30/12/2020.
Fonte: sito www.risoitaliano.eu