10/05/2017 – Etichettatura: pubblicato il parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
La Conferenza delle Regioni (vedi parere) ha espresso parere favorevole sul decreto legislativo che disciplina l’indicazione obbligatoria della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento (art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170).
Il giudizio positivo è subordinato all’accoglimento di alcune modifiche:
- soppressione delle parole “e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute” all’articolo 1. Conseguentemente il decreto legislativo reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori a garanzia soltanto “della corretta e completa informazione al consumatore”;
- riduzione dei valori delle sanzioni previste all’articolo 5;
- soppressione dell’intero articolo 6 (Autorità competente), con incertezza sulla potestà a irrogare ed accertare le eventuali sanzioni;
- estensione dei termini di decorrenza delle disposizioni della legge (da 180 giorni a 12 mesi) (rif. Comma 1 dell’articolo 8);
- modifica del comma 2 dell’art. 8, sostituendo l’espressione “dei predetti alimenti.” con l’espressione “degli imballaggi“; ciò permetterà lo smaltimento di eventuali scorte di materiali di confezionamento non rispondenti alla legge, anche se sarà da chiarire la portata di tale previsione, alla luce del fatto che all’inizio della frase si parla di alimenti e al termine vengono considerati, invece, gli imballaggi.
Fonte: Conferenza Stato Regioni del 20/04/2017