25/11/2016 – Home restaurant – Ristorazione in abitazione privata
E’ partito l’iter in Parlamento per dotare il nostro ordinamento di una legge che consenta l’esercizio in abitazioni private dell’home restaurant, al fine di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità.
Sarà quindi oggetto di discussione la proposta di legge che disciplina l’attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazioni private e che prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell’ambito dell’economia della condivisione.
Il testo della proposta di legge prevede quanto segue:
- Per «home restaurant» si intende l’attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo in cui abbiano la residenza o il domicilio, proprie o appartenenti a un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all’interno delle strutture medesime.
- È considerato «gestore», invece, il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici.
- Le attività di home restaurant devono essere inserite su una piattaforma digitale almeno trenta minuti prima dell’inizio dell’evento enogastronomico. L’attività di home restaurant è considerata saltuaria e a tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.
- L’esercizio dell’attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della presente legge nonché al rispetto delle procedure previste dall’attestato dell’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del Reg. (CE) 852/2004.
- L’attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.
- Qualora l’attività di home restaurant sia esercitata senza la presentazione della SCIA ai sensi dell’art. 4, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 10, comma 1, della L. 25 agosto 1991, n. 287, ed è disposta la cessazione dell’attività medesima.