10/08/2016 – Nota sull’assenza di glutine del Ministero della Salute
Nota Ministero della Salute su applicazione del regolamento (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla presenza in misura ridotta negli alimenti
Con l’entrata in vigore dei Reg. (UE) 828/2014 e 609/2013 le disposizioni per indicare in etichetta l’assenza di glutine o il suo contenuto molto basso fuoriescono dalla disciplina specifica applicabile agli ADAP (alimenti destinati ad una alimentazione particolare) per rientrare nella disciplina generale relativa alle informazioni da fornire al consumatore su base volontaria (art. 36 Reg. (UE) 1169/2011).
Considerato che i prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci sono generalmente volti in primis a sostituire il pane, la pasta e i prodotti da forno a base di cereali gluteinati, le cui denominazioni legali sono talvolta disciplinate da specifiche norme, si rende opportuno rappresentare quanto segue agli operatori ed agli organi di controllo.
È possibile produrre e denominare pane o pasta in deroga alla legge n. 580 del 04 luglio 1967, recante “Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari”, nonché al DPR 30 novembre 1998, n. 502 “Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146” e al DPR 187/2001 “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146”
In tale caso, è possibile produrre e denominare “pane” o “pasta” spendendo la dicitura volontaria “senza glutine”, corredata dalla dicitura “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” (o in alternativa “specificamente formulato per celiaci”) alimenti destinati a sostituire il pane o la pasta preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi da quella di grano.
Analogamente, per i prodotti da forno, di cui al Decreto 22 luglio 2005, “specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine” o “specificatamente formulati per celiaci”, è possibile riportare le denominazioni riservate previste agli articoli 1, 2, 3, 4 del citato Decreto.