24/02/2016 – A norma dell’Allegato II al Reg.(CE) n. 110/2008 la bevanda spiritosa della categoria 32 «Liquore» è ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Tuttavia, le caratteristiche organolettiche di base di questa categoria di bevande spiritose non richiedono entrambi i procedimenti di aromatizzazione e aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari: uno dei due è sufficiente per ottenere il prodotto con le caratteristiche che i consumatori generalmente si attendono dal liquore. Pertanto, dovrebbe essere consentito commercializzare sotto la categoria 32 «Liquore» le bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti oppure mediante aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.
Di conseguenza, l’Allegato II al Reg.(CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all’Allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento è entrato in vigore il 22 febbraio 2016.
Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 044 del 19/02/2016