23/01/2016 – Il carbone vegetale (colorante E153) è al centro di numerose richieste di chiarimento in merito alle sue possibilità di impiego nei prodotti alimentari.
A tal proposito, alcuni giorni fa, si è espresso il Ministero della Salute con una comunicazione sul proprio sito web (vedi) intitolata “Carbone vegetale, nuova precisazione sull’utilizzo come colorante (E153)” .
In essa si specifica che per tale colorante non è attualmente fissata dalla normativa vigente una quantità massima d’impiego: il carbone vegetale può quindi essere utilizzato alla dose “quantum satis” secondo le buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.
Attualmente il carbone vegetale è classificato come colorante ed appartiene, insieme ad altri coloranti, al Gruppo II ovvero quello dei “coloranti alimentari autorizzati quantum satis”.
La comunicazione sul sito del Ministero della Salute, indica anche quali sono gli usi vietati ed ammessi del Carbone vegetale ovvero:
Usi vietati: tutti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del regolamento UE n. 1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie e miscugli di spezie, il miele, il malto etc.
Usi consentiti: tutti gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del regolamento UE n. 1129/2011 tra cui, ad esempio, i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di cui alla categoria 07.2 etc.
Fonte: sito Ministero della Salute