27/04/2015 – Additivi alimentari – A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sono stati individuati alcuni errori che è opportuno rettificare ed altre disposizioni che si dovrebbero chiarire.
- L’allegato II non elenca le diverse forme nelle quali un additivo alimentare può essere utilizzato; i sorbitoli (E 420), ad esempio, esistono sotto forma di sorbitolo [E 420 (i)] o di sciroppo di sorbitolo [E 420 (ii)]; i citrati di sodio (E 331) esistono sotto forma di citrato monosodico [E 331 (i)], di citrato disodico [E 331 (ii)] e di citrato trisodico [E 331 (iii)].
- La cantaxantina (E 161 g) non si dovrebbe vendere direttamente al consumatore.
- Il konjac (E 425) non si dovrebbe utilizzare nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all’atto dell’ingestione.
- Nelle categorie alimentari 01.7.2: «Formaggio stagionato» e 01.7.6: «Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)» è opportuno specificare che la natamicina (E 235) si può usare solo per il trattamento esterno di formaggi non tagliati e prodotti caseari non tagliati.
- È opportuno adottare un approccio coerente in merito al testo delle note relative ai limiti massimi per l’alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio, introdotti dal regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione. La frase «non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio» dovrebbe essere inclusa in tutte le note che si riferiscono ad additivi alimentari specifici nelle categorie 01.7.3: «Crosta edibile di formaggio», 01.7.5: «Formaggio fuso», 04.2.5.2: «Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE», 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico», 08.3.3: «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne» e 09.3: «Uova di pesce».
- Nella categoria 02.1: «Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)», determinati additivi non dovrebbero essere usati negli oli vergini e nell’olio d’oliva.
- Nella categoria 04.2.3: «Ortofrutticoli in recipienti», l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220 — 228) dovrebbe essere permesso nei funghi lavorati.
- Nelle categorie alimentari 05.2: «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito» e 05.4: «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», il livello massimo di neotame (E 961) usato come esaltatore di sapidità in prodotti della confetteria a base di amido dovrebbe essere fissato a 3 mg/kg.
- Nella categoria alimentare 05.4: «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», l’uso di acido ciclamico e dei suoi sali di Na- e Ca- (E 952) dovrebbe essere permesso nelle bombole spray di panna aromatizzata.
- Nella categoria alimentare 06.4.4: «Gnocchi di patate», l’uso di additivi per gli gnocchi di patate freschi refrigerati dovrebbe essere limitato ad alcuni additivi appartenenti al gruppo I.
- Nella categoria alimentare 07.2: «Prodotti da forno fini», l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220 — 228) dovrebbe essere chiarito.
- Nella categoria alimentare 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa all’acetato di potassio (E 261) dovrebbe essere rettificata in acetati di potassio.
- Nella categoria alimentare 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», le voci doppie relative all’acido eritorbico (E 315) e all’eritorbato di sodio (E 316) dovrebbero essere cancellate.
- Nelle categorie alimentari 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico» e 08.3.4: «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati», l’espressione dei livelli massimi di nitriti (E 249 — 250) e/o nitrati (E 251 — 252) dovrebbe essere chiarita.
- Nella categoria alimentare 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico», l’uso di gallati, TBHQ e BHA (E 310 — 320) dovrebbe essere permesso nella carne disidratata.
- Nella categoria alimentare 08.3.3: «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne», il numero della nota 80 dovrebbe essere modificato con 89.
- Nella categoria alimentare 08.3.4.2: «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco», il livello massimo di nitriti (E 249 — 250) dovrebbe essere reintrodotto per jamón curado, paleta curada, lomo embuchado e cecina e prodotti analoghi.
- Nelle categorie alimentari 09.1.2: «Molluschi e crostacei non trasformati» e 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», si dovrebbe chiarire che le unità dalle quali dipendono i limiti massimi di anidride solforosa e solfiti (E 220 — 228) sono espresse per chilogrammo, e la nota relativa al 4-esilresorcinolo (E 586) dovrebbe essere chiarita e rettificata.
- Nella categoria alimentare 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», l’uso di biossido di titanio (E 171) e di ossidi e idrossidi di ferro (E 172) dovrebbe essere limitato al pesce affumicato.
- Nella categoria alimentare 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», si dovrebbe chiarire che il livello massimo di acido sorbico — sorbati e di acido benzoico — benzoati (E 200 — 213) è applicabile agli additivi singolarmente o in combinazione e alla somma, e che i livelli sono espressi come acido libero.
- Nella categoria 10.2: «Uova e ovoprodotti trasformati», il livello massimo di citrato di trietile (E 1505) dovrebbe essere applicabile solo all’albume essiccato.
- Nelle categorie alimentari 14.2.7.1: «Vini aromatizzati» e 14.2.7.2: «Bevande aromatizzate a base di vino», l’uso dei colori appartenenti ai gruppi II e III dovrebbe essere rettificato secondo gli usi dei colori permessi nella direttiva 94/36/CE.
- Nella categoria alimentaria 17.1: «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», il numero della nota 79 dovrebbe essere modificato ed introdotto alla voce relativa all’additivo alimentare dimetilpolisilossano (E 900).
- Nell’allegato III, parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», del regolamento (CE) n. 1333/2008, i limiti massimi per la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico (E 423) dovrebbero essere applicabili all’alimento finale.
- Nella parte 6 «Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5», tabella 7 «Acido alginico — alginati», si dovrebbe includere l’alginato di calcio (E 404).