07/01/2015 – Dal 1° gennaio 2015, nelle spezie, anche in forma essiccata, appartenenti alla specie Capsicum spp. (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica) il limite massimo consentito di Ocratossina A (OTA) è pari 15 ppm (μg/kg); il precedente limite era di 30 ppm.
Nel 2010, attraverso il Reg.(UE) N. 105 (modifica del Reg. CE 1881/06 sui contaminanti), la Comunità Europea fissava i limiti massimi di Ocratossina A per le spezie, stabilendo che il limite di 30 ppm fosse in vigore dal 1/7/2010 sino al 30/6/2012, termine dopo il quale il limite massimo sarebbe stato dimezzato a 15.
Tuttavia prima dell’entrata in vigore del limite di 15 ppm la Commissione Europa si era resa conto che tale limite non era ancora raggiungibile costantemente nelle specie Capsicum ed attraverso il Reg. (UE) N. 5492/2012 aveva quindi rimandato l’entrata in vigore di un tenore massimo meno elevato per le Capsicum spp. posticipandolo al 01/01/2015.
Sempre dal 01/01/2015 sono entrati in vigore anche i tenori massimi di Cadmio per Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (cat. 3.2.19) e per Alimenti a base di cereali per lattanti e alimenti di proseguimento (cat. 3.2.20), così come stabilito nel Reg. (UE) N. 488/2014. I limiti che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono i seguenti:
- cat. 3.2.19 – Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
- alimenti in polvere per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino: limite di 0,010 ppm
- alimenti liquidi per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino: limite di 0,005 ppm
- alimenti in polvere per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino: limite di 0,020 ppm
- alimenti liquidi per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino: limite di: 0,010 ppm
- cat. 3.2.20 – Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini: limite di 0,040 ppm
I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi ma immessi legalmente sul mercato prima del 1° gennaio 2015 possono tuttavia continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.