12/08/2022 – Ocratossina A – Modifica al Reg CE n. 1881/2006
E’ stato pubblicato il regolamento (UE) 2022/1370 della Commissione del 5 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A in alcuni prodotti alimentari.
Nel 2020 l’EFSA ha adottato un aggiornamento del parere scientifico sull’ocratossina A negli alimenti: in esso ha ritenuto che non fosse opportuno stabilire un valore guida basato su considerazioni sanitarie per l’ocratossina A e che di conseguenza la dose settimanale tollerabile di 120 ng/kg di peso corporeo stabilita sempre da EFSA nel 2006 non fosse più valida. Ha inoltre concluso che i margini di esposizione calcolati per gli effetti cancerogeni dell’ocratossina A indicano una possibile preoccupazione per la salute per alcuni gruppi di consumatori.
I tenori massimi di ocratossina A per alcuni alimenti erano già stati fissati dal Reg. (CE) 1881/2006 ma tenendo conto del fatto che l’ocratossina A è stata riscontrata in alimenti per i quali non è ancora stato fissato alcun tenore massimo e che contribuiscono all’esposizione umana all’ocratossina A, si è ritenuto opportuno definire un tenore massimo anche per tali alimenti, quali la frutta secca diversa dalle uve secche, alcuni prodotti a base di liquirizia, le erbe essiccate, alcuni ingredienti per infusioni a base di erbe, alcuni semi oleosi, i pistacchi e il cacao in polvere. Nonostante sia necessario chiarire ulteriormente la relazione tra il livello di ocratossina A nel malto e nelle bevande non alcoliche a base di malto nonché nei datteri secchi e nello sciroppo di dattero, è altresì opportuno definire già un tenore massimo per le bevande non alcoliche a base di malto e per lo sciroppo di dattero. Tenendo conto inoltre dei dati di occorrenza disponibili, è opportuno ridurre i tenori massimi vigenti di ocratossina A in alcuni alimenti, quali i prodotti da forno, le uve secche, il caffè torrefatto e il caffè solubile. Le disposizioni vigenti per l’ocratossina A in alcune spezie sono state inoltre estese a tutte le spezie.
Conseguentemente, l’allegato del Reg. (CE) 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
I prodotti alimentari di cui all’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1/01/2023.