11/10/2015 – Sostanza aromatizzante pmenta – 1,8-dien-7-ale.
E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1° ottobre 2015, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante pmenta-1,8-dien-7-ale.
A giugno 2015 l’EFSA ha concluso che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117, conosciuta anche come aldeide perillica) è genotossica e pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante solleva un problema di sicurezza.
Il regolamento stabilisce che i prodotti alimentari cui è stata aggiunta la sostanza aromatizzante, i quali siano stati immessi legalmente sul mercato prima del 3 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del regolamento), possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o la data limite di consumo. I prodotti alimentari importati nell’Unione cui è stata aggiunta l’aldeide perillica possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o la data limite di consumo se l’importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’UE prima del 3 ottobre 2015.
Pertanto tutto ciò che è stato prodotto a partire dal 3 ottobre con ingredienti contenenti tale sostanza aromatizzante risulta non conforme e non può essere commercializzato.
Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L257 del 02/10/2015